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Festa patronale e raccolta fondi negli Enti del Terzo Settore: una guida per le Pro loco APS (novità 2026)

Lunedì 10/08/2026

a cura di AteneoWeb S.r.l.
La festa patronale rappresenta per una Pro Loco non soltanto un momento di coesione sociale e di valorizzazione delle tradizioni locali, ma può costituire anche un'importante occasione per sostenere economicamente le attività istituzionali dell'associazione.



Quando, nell'ambito della manifestazione, vengono richieste liberalità o contributi al pubblico e l'iniziativa è organizzata secondo le caratteristiche previste dalla normativa, può configurarsi una raccolta pubblica di fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore - CTS).

Per le raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione trova inoltre applicazione la specifica disciplina fiscale dell'art. 79, comma 4, lett. a), CTS, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma.

È tuttavia importante non considerare automaticamente ogni attività svolta durante una festa patronale come "raccolta fondi". Uno spettacolo musicale, uno stand gastronomico, una vendita di prodotti, una sponsorizzazione o altre attività possono infatti essere soggetti a discipline fiscali e amministrative differenti.

Di seguito viene delineata una possibile impostazione operativa per una festa patronale caratterizzata da uno spettacolo musicale ad accesso gratuito con raccolta di offerte e da uno stand gastronomico temporaneo gestito dall'associazione.

1. L'Inquadramento fiscale: quando la raccolta fondi beneficia delle agevolazioni



La prima verifica da effettuare riguarda la natura delle somme raccolte.

L'art. 7 CTS consente agli Enti del Terzo Settore di realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, attraverso la sollecitazione al pubblico oppure mediante la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Le Linee guida ministeriali sulla raccolta fondi riconoscono espressamente gli eventi, anche di piazza, tra le possibili tecniche di raccolta fondi.

Per beneficiare della specifica disciplina fiscale prevista dall'art. 79, comma 4, lett. a), CTS, la raccolta pubblica deve essere effettuata occasionalmente, in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e attraverso offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori.

Nel caso di una festa patronale, la concomitanza con una celebrazione o ricorrenza può quindi costituire uno degli elementi richiesti dalla norma.

È però necessario verificare anche le concrete modalità con cui vengono raccolte le somme.

In particolare, occorre distinguere una vera e propria liberalità o contribuzione destinata a sostenere l'associazione da un corrispettivo pagato per acquistare un bene o ricevere un servizio.

Non è sufficiente definire "offerta" una somma che, nella sostanza, costituisce il prezzo di un prodotto o di una prestazione.

La qualificazione deve essere coerente con le modalità effettive dell'operazione e con la comunicazione rivolta al pubblico.

Quando ricorrono tutte le condizioni previste dall'art. 79, comma 4, lett. a), i fondi derivanti dalla raccolta pubblica occasionale non concorrono alla formazione del reddito dell'ETS non commerciale secondo la disciplina prevista dal CTS.

Proventi da raccolta fondi e Test di Commercialità (Art. 79, co. 5 e 5-bis CTS)

Sotto il profilo del giudizio di bilanciamento per la qualificazione fiscale dell'ETS (art. 79, comma 5 CTS), il trattamento delle entrate da raccolta fondi varia significativamente a seconda delle concrete modalità operative dell'iniziativa:
  • Raccolte pubbliche di fondi occasionali (Art. 79, co. 4, lett. a): i fondi pervenuti da queste manifestazioni (compresi gli spettacoli ad offerta libera e gli stand gastronomici di modico valore organizzati in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione) concorrono al test di commercialità in qualità di entrate non commerciali. L'art. 79, comma 5-bis del CTS include infatti espressamente tali proventi tra i flussi non commerciali da computare nella bilancia dell'ente. La Circolare dell'Agenzia Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 ha confermato questa impostazione, precisando che l'assimilazione alle entrate non commerciali è strettamente subordinata al rispetto congiunto dei requisiti di occasionalità, collegamento a ricorrenze/celebrazioni e modico valore dei beni o servizi offerti. In assenza di tali presupposti o di adeguata rendicontazione separata, l'Amministrazione finanziaria potrebbe riqualificare i proventi come ricavi di natura commerciale.
  • Raccolte fondi continuative e corrispettive (Art. 7, co. 2): qualora l'attività di somministrazione o cessione di beni perda il carattere dell'occasionalità (ad esempio, un bar temporaneo gestito in modo continuativo durante tornei prolungati), i proventi assumono rilevanza commerciale ai fini del reddito d'impresa dell'ente. Tuttavia, come chiarito dalla Circolare 1/E del 2026, tali ricavi non assumono rilievo nel confronto previsto dall'art. 79, comma 5 del CTS. Trattandosi di strumenti di autofinanziamento non espressamente menzionati né dal comma 5 né dal comma 5-bis dell'articolo 79, essi vengono esclusi ("sterilizzati") dal test di prevalenza, evitando che iniziative commerciali destinate al mero reperimento di risorse istituzionali possano inficiare la qualifica non commerciale dell'intero ente.

2. Lo stand gastronomico: attenzione alla natura dell'attività



La gestione dello stand gastronomico rappresenta uno degli aspetti più delicati della manifestazione.

La semplice presenza di uno stand durante una festa patronale non determina automaticamente la qualificazione delle somme incassate come raccolta fondi.

Occorre infatti verificare se l'attività consiste in una raccolta di contributi sostenuta dall'offerta di beni di modico valore oppure se, al contrario, si configura come una vera e propria attività di vendita o somministrazione effettuata a fronte di un corrispettivo.

La differenza è importante perché, nel secondo caso, possono trovare applicazione le ordinarie regole fiscali relative all'attività commerciale, salvo che ricorrano specifiche disposizioni di non commercialità previste dal CTS.

Per questo motivo è opportuno evitare di utilizzare elementi puramente organizzativi - come l'assenza di camerieri, del servizio al tavolo, del coperto o di particolari allestimenti - come se fossero criteri giuridici decisivi per stabilire la natura dell'attività.

Questi elementi possono caratterizzare una manifestazione associativa, ma non determinano da soli la qualificazione fiscale dell'operazione.

È invece opportuno che la Pro Loco definisca preventivamente:
  • quali prodotti saranno offerti;
  • con quali modalità saranno richiesti i contributi o applicati eventuali prezzi;
  • quale sarà la destinazione delle somme raccolte;
  • se l'attività rientra effettivamente nell'ambito della raccolta fondi;
  • quali disposizioni fiscali e amministrative si applicano allo stand.


Le deroghe amministrative previste dall'art. 70 CTS

L'art. 70 CTS prevede, per gli ETS e in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specifiche disposizioni per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande, comprese deroghe ai requisiti professionali previsti dalla normativa di settore, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla norma.

La disciplina richiede, tra l'altro, gli adempimenti amministrativi e sanitari previsti dalla normativa applicabile.

La Pro Loco dovrà pertanto verificare con il Comune e con le competenti autorità sanitarie:
  • la SCIA eventualmente necessaria;
  • gli adempimenti previsti dalla normativa sanitaria;
  • le prescrizioni relative alla sicurezza alimentare;
  • l'eventuale occupazione di suolo pubblico;
  • gli ulteriori titoli o comunicazioni richiesti per la manifestazione.


La possibilità di utilizzare le semplificazioni previste dal CTS non esonera quindi l'associazione dalla verifica degli altri obblighi amministrativi, sanitari e di sicurezza.

3. Lo spettacolo musicale e gli adempimenti SIAE



Lo spettacolo musicale organizzato nell'ambito della festa patronale deve essere esaminato separatamente rispetto alla raccolta fondi.

Un accesso gratuito accompagnato da una richiesta di offerte può costituire una modalità di raccolta fondi, ma occorre comunque verificare gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di spettacoli, intrattenimento e diritto d'autore.

È importante distinguere almeno due profili.

Imposta sugli intrattenimenti

L'art. 82, comma 9, CTS prevede, al ricorrere delle condizioni stabilite dalla norma, l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti per determinate attività svolte dagli ETS occasionalmente o in concomitanza con celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'agevolazione non deve però essere confusa con un'esenzione generale dai diritti d'autore.

Diritti d'autore e SIAE

Gli adempimenti relativi alla musica e ai diritti d'autore devono essere verificati separatamente.

La Pro Loco dovrà quindi accertare preventivamente gli obblighi nei confronti di SIAE e gli eventuali compensi dovuti in relazione alla musica utilizzata, alla tipologia dello spettacolo e alle modalità di esecuzione.

Le Linee guida ministeriali sulla raccolta fondi ricordano infatti che l'organizzazione di un evento non elimina gli ordinari adempimenti amministrativi e fiscali collegati alla manifestazione.

4. Il ruolo centrale dei Volontari



L'utilizzo dei volontari rappresenta una componente fondamentale della vita associativa delle Pro Loco, ma anche in questo caso è necessario distinguere gli aspetti organizzativi da quelli giuridici.

Il Codice del Terzo settore disciplina il volontario e prevede specifici obblighi per gli ETS che si avvalgono della sua opera.

Particolare attenzione deve essere prestata al registro dei volontari.

Non è corretto affermare in termini assoluti che ogni socio che presta aiuto, anche una sola volta e occasionalmente, debba necessariamente essere inserito nel registro.

Occorre distinguere la disciplina applicabile ai volontari che svolgono la propria attività in modo non occasionale da quella prevista per le prestazioni occasionali, verificando anche la disciplina assicurativa applicabile.

L'art. 18 CTS prevede per gli ETS che si avvalgono di volontari l'obbligo di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Le modalità di attuazione della copertura assicurativa sono state disciplinate anche dal D.M. 6 ottobre 2021. Il Ministero del Lavoro include tale decreto tra i provvedimenti attuativi del Codice del Terzo settore.

La Pro Loco dovrà quindi verificare, prima della manifestazione, che la posizione dei volontari e la relativa copertura assicurativa siano correttamente gestite.

La presenza di eventuali lavoratori retribuiti non determina, di per sé, la trasformazione automatica dell'attività in attività commerciale: la qualificazione deve essere effettuata sulla base delle disposizioni fiscali concretamente applicabili all'attività svolta.

5. I principi della raccolta fondi: trasparenza e verità



L'art. 7 CTS stabilisce che l'attività di raccolta fondi degli ETS deve essere svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

Le Linee guida ministeriali adottate con D.M. 9 giugno 2022 sono state predisposte proprio per orientare gli ETS nella realizzazione delle attività di raccolta fondi e per rafforzare il rapporto di fiducia con i sostenitori. Il Ministero precisa inoltre che le Linee guida si applicano agli ETS indipendentemente dalla forma giuridica, dimensione, attività e classificazione fiscale.

Nel caso di una festa patronale, la comunicazione rivolta al pubblico dovrebbe quindi essere chiara e coerente con la reale natura dell'iniziativa.

È opportuno indicare, quando pertinente:
  • chi organizza la raccolta;
  • quale finalità persegue;
  • a chi o a quali attività saranno destinate le risorse;
  • come saranno gestite eventuali eccedenze;
  • se l'iniziativa finanzia uno specifico progetto oppure le ordinarie attività istituzionali dell'ente.


La comunicazione non deve creare nel pubblico l'impressione che un normale prezzo di vendita sia una liberalità, né deve attribuire alla raccolta una destinazione diversa da quella effettivamente perseguita.

Le Linee guida ministeriali sottolineano infatti l'importanza della trasparenza nella comunicazione verso i sostenitori.

6. L'obbligo della rendicontazione separata della raccolta fondi



Questo è uno degli adempimenti più importanti per garantire la trasparenza della raccolta.

L'art. 87, comma 6, CTS stabilisce specifici obblighi di rendicontazione per le raccolte pubbliche di fondi.

Per ciascuna raccolta pubblica occasionale deve essere predisposto un rendiconto specifico, accompagnato da una relazione illustrativa.

Nel rendiconto (prospetto numerico) devono essere indicate le entrate e le uscite riferibili alla singola raccolta.

A titolo esemplificativo:

Entrate
  • offerte e contributi raccolti;
  • eventuali proventi derivanti dall'offerta di beni o servizi nell'ambito della raccolta, se riconducibili alla specifica disciplina;
  • altre entrate direttamente riferibili all'iniziativa.


Uscite
  • acquisto di materie prime;
  • acquisto di beni e servizi;
  • noleggio di strutture e attrezzature;
  • compensi per prestazioni eventualmente utilizzate;
  • costi di promozione;
  • altre spese direttamente connesse alla raccolta.


Il rendiconto deve rappresentare fedelmente la situazione economica della singola iniziativa, senza confondere le relative entrate e uscite con quelle di altre attività dell'associazione.

La relazione illustrativa deve descrivere l'iniziativa e consentire di comprendere:
  • quando e dove si è svolta;
  • quale finalità aveva;
  • quali modalità di raccolta sono state utilizzate;
  • quali sono state le principali entrate;
  • quali costi sono stati sostenuti;
  • quale risultato economico è stato conseguito;
  • a quali attività di interesse generale saranno destinate le risorse raccolte.


Le Linee guida ministeriali forniscono uno specifico modello di rendiconto e una relazione illustrativa per le raccolte occasionali.

Il deposito insieme al bilancio

La Nota ministeriale n. 17146 del 15 novembre 2022 ha chiarito che le informazioni relative alle singole raccolte fondi occasionali devono essere allegate alla relazione di missione o al rendiconto per cassa, utilizzando il modello previsto dalle Linee guida.

La stessa Nota precisa che, ai fini dell'art. 48, comma 3, CTS, l'inclusione della documentazione relativa alla raccolta nella documentazione di bilancio consente di assolvere all'obbligo di deposito.

Pertanto, se la Pro Loco utilizza il rendiconto per cassa (Modello D), il rendiconto della singola raccolta occasionale e la relativa relazione illustrativa devono essere allegati alla documentazione prevista per il bilancio.

Il riferimento temporale per il deposito va ricondotto agli obblighi di deposito del bilancio presso il RUNTS e, in particolare, al termine previsto dall'art. 48, comma 3, CTS.

7. Contenimento delle spese e risultato della raccolta



Le Linee guida ministeriali richiamano l'esigenza che i costi sostenuti per la raccolta siano mantenuti entro limiti ragionevoli rispetto alle finalità perseguite.

L'obiettivo non è quello di imporre una specifica percentuale matematica di costi o di avanzo, ma di assicurare che l'iniziativa rimanga coerente con la propria finalità e che una parte congrua delle risorse raccolte possa essere destinata alle attività di interesse generale per le quali la raccolta è stata effettuata.

È quindi opportuno che la Pro Loco programmi l'evento con particolare attenzione:
  • alla congruità dei costi;
  • alla coerenza delle spese con la finalità della raccolta;
  • alla tracciabilità delle entrate e delle uscite;
  • alla corretta documentazione delle spese;
  • alla destinazione finale delle risorse.


Se, per circostanze eccezionali - ad esempio condizioni meteorologiche avverse - la raccolta dovesse chiudersi con un risultato negativo, la relazione illustrativa dovrà fornire una spiegazione chiara delle ragioni del disavanzo.

La presenza di una perdita non significa automaticamente che l'iniziativa sia irregolare, ma rende ancora più importante documentare correttamente le circostanze e le decisioni organizzative che hanno determinato il risultato.

8. Una regola fondamentale: la raccolta fondi non sostituisce gli altri adempimenti



La qualificazione di un'iniziativa come raccolta fondi non significa che l'evento sia automaticamente esonerato dagli altri obblighi previsti dalla legge.

Prima della festa patronale, la Pro Loco dovrebbe predisporre una vera e propria check-list degli adempimenti, verificando almeno:
  • qualificazione fiscale dell'ente;
  • natura delle singole attività svolte durante la manifestazione;
  • eventuale raccolta pubblica di fondi;
  • modalità di gestione dello stand gastronomico;
  • SCIA e adempimenti sanitari;
  • occupazione del suolo pubblico;
  • sicurezza della manifestazione;
  • eventuali adempimenti relativi al pubblico spettacolo;
  • SIAE e diritti d'autore;
  • imposta sugli intrattenimenti, quando applicabile;
  • assicurazione dei volontari;
  • contratti con artisti, fornitori e prestatori;
  • corretta documentazione contabile delle entrate e delle spese;
  • successiva predisposizione del rendiconto della raccolta.


Le Linee guida ministeriali ricordano infatti che la raccolta fondi deve essere gestita nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza e che gli ETS restano soggetti ai controlli previsti dalla normativa.

9. In conclusione: una gestione prudente e trasparente



La festa patronale può rappresentare per una Pro Loco un'importante occasione di aggregazione, valorizzazione del territorio e sostegno economico alle attività associative.

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, è fondamentale non considerare automaticamente l'intera manifestazione come una raccolta fondi.

La corretta impostazione consiste nel distinguere le diverse attività realizzate durante l'evento e verificare, per ciascuna di esse, la disciplina applicabile.

Quando una parte dell'iniziativa costituisce effettivamente una raccolta pubblica occasionale e ricorrono le condizioni previste dall'art. 79, comma 4, lett. a), CTS, possono trovare applicazione le specifiche agevolazioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore, compresa la disciplina di cui all'art. 89, comma 18, per l'IVA.

La Pro Loco dovrà però prestare particolare attenzione alla distinzione tra liberalità e corrispettivo, alla corretta gestione dello stand gastronomico, agli adempimenti amministrativi e sanitari, alla disciplina degli spettacoli e alla successiva rendicontazione.

La corretta gestione della festa non consiste quindi nel ricercare una generica "esenzione", ma nel qualificare correttamente ogni attività, documentarla e gestirla secondo la disciplina che le è propria.

 

Nota: la presente guida ha finalità divulgative e non sostituisce la verifica professionale della concreta situazione fiscale, amministrativa e organizzativa dell'ente. In particolare, prima della manifestazione è opportuno verificare con il Comune, gli uffici competenti e il consulente dell'associazione gli adempimenti concretamente applicabili alla singola iniziativa.
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