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Imposta di registro: niente esenzione per i verbali di aggiudicazione dei beni costituenti corpo di reatoVenerdì 17/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale dei verbali di aggiudicazione relativi alla vendita di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato, con particolare riferimento all'applicazione dell'esenzione dall'imposta di registro. I dubbi del TribunaleCon la Risposta n. 141 del 10 luglio 2026 l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un Tribunale che chiedeva se i verbali di aggiudicazione relativi alla vendita, tramite gara telematica, di beni mobili non registrati costituenti corpo di reato, con prezzo di aggiudicazione pari o inferiore a 1.033 euro, potessero beneficiare dell'esenzione dall'imposta di registro prevista dall'articolo 46 della legge n. 374/1991. Le conclusioni dell'AgenziaL'Agenzia esclude l'applicazione dell'agevolazione, precisando che i verbali di aggiudicazione non possono essere qualificati né come "cause" né come "attività conciliative in sede non contenziosa", cui la norma riserva l'esenzione. Pur essendo collegati a un provvedimento dell'autorità giudiziaria, tali verbali costituiscono atti autonomi, aventi natura di contratto di compravendita e idonei a produrre effetti traslativi in favore dell'aggiudicatario. L'Amministrazione finanziaria evidenzia inoltre che la circostanza che la vendita sia disposta dal giudice non modifica la natura sostanziale del verbale, che documenta il perfezionamento dell'aggiudicazione e non rappresenta un atto giurisdizionale né un mero atto esecutivo del procedimento. Per questo motivo non rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 46 della legge n. 374/1991 e resta assoggettato al regime ordinario dell'imposta di registro previsto dal Testo unico dell'imposta di registro (TUR), in base alla tipologia del bene oggetto di aggiudicazione. Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it |
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