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Società a base ristretta, imputazione degli utili ai soci e "vizio di doppia presunzione"

Venerdì 24/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21448 del 24 giugno 2026, è tornata a pronunciarsi sul tema degli accertamenti fiscali per le società di capitali a ristretta base azionaria, consolidando il principio per cui l'imputazione ai soci dei maggiori utili extracontabili accertati in capo alla società è pienamente legittima e non configura alcun "vizio di doppia presunzione".

Secondo i giudici di legittimità, l'operato dell'Amministrazione Finanziaria non viola le regole sull'onere probatorio o i principi di capacità contributiva (art. 53 Cost.). La presunzione del Fisco parte, infatti, da due fatti noti e concreti: l'accertamento di un maggior reddito non dichiarato da parte dell'azienda e la struttura particolarmente ristretta della compagine sociale, che presuppone una stretta contiguità e complicità tra i soci.

In questo quadro, spetta all'Agenzia Entrate dimostrare i presupposti della pretesa tributaria, ossia i maggiori ricavi societari e la ristrettezza della base partecipativa. Una volta attivato questo meccanismo presuntivo, l'onere probatorio passa però ai soci che per potersi sottrarre all'imputazione dei redditi, dovranno fornire la prova rigorosa che gli utili extracontabili non sono stati mai percepiti, dimostrando, ad esempio, che le somme sono state reinvestite nell'attività.

 

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