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La formazione specialistica, la piattaforma nazionale e la qualificazione dell'esperto
Martedì 14/07/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il successo della composizione negoziata e la sua idoneità a favorire il risanamento delle imprese in crisi dipendono in misura diretta dalla qualificazione tecnica del professionista chiamato a facilitare le trattative.
La sezione IV del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 ridisegna le linee-guida per una formazione unitaria ed omogenea di tutte le categorie professionali e dei manager, confermando l'obbligo del percorso formativo specifico di 55 ore complessive quale presupposto per l'iscrizione e il mantenimento della presenza negli elenchi regionali. La vera discontinuità rispetto ai precedenti decreti del 2021 e del 2023 risiede nel profondo aggiornamento dei contenuti didattici, i quali integrano in modo sistemico le novità del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (il cosiddetto "correttivo") e si articolano in moduli specialistici affidati a docenti con competenze mirate:
L'aggiornamento introduce l'obbligo di somministrare la formazione anche a distanza per garantire la massima omogeneità sul territorio nazionale, introducendo l'obbligo di svolgere verifiche sull'effettiva ed efficace fruizione dei corsi. La piattaforma telematica nazionale: tutele d'accesso e la nuova virtual data roomIl baricentro operativo della procedura è la Piattaforma Telematica, gestita da Unioncamere sotto la vigilanza ministeriale. La sezione V del decreto disciplina l'infrastruttura tecnologica della composizione negoziata, la cui gestione tecnica rimane affidata a Unioncamere sotto la diretta vigilanza ministeriale . Il portale internet si articola in due macro-aree distinte, finalizzate a garantire il perfetto bilanciamento tra la trasparenza delle informazioni e la riservatezza dei dati aziendali protetti: 1. L'area pubblica ad accesso libero Non richiede alcuna autenticazione informatica e mette a disposizione degli utenti i pilastri metodologici della procedura: il programma per l'esecuzione del test pratico, la lista di controllo particolareggiata, il protocollo di conduzione delle trattative, la modulistica uniforme, le informazioni sulla documentazione da allegare e i curricula degli esperti che hanno accettato la nomina . 2. L'area riservata e la segregazione dei dati Accessibile esclusivamente tramite dispositivi di identità digitale, è configurata come il vero motore operativo del risanamento. L'accesso è rigidamente differenziato a seconda della qualificazione giuridica dell'utente: l'imprenditore, i suoi consulenti delegati e gli organi di controllo hanno accesso completo a tutti i dati; il segretario generale e la commissione visionano le istanze di competenza; l'esperto accede all'intero fascicolo dell'istanza per cui è stato nominato . Rispetto al passato, l'aggiornamento del 2026 potenzia le funzionalità di tracciabilità e protezione informatica:
La scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto e la tracciabilità degli esitiLa sezione VI del decreto dirigenziale introduce e regolamenta la struttura della scheda sintetica sul profilo professionale dell'esperto (allegato 4), configurata per agevolare le commissioni regionali nella selezione e nel matching dei profili più idonei rispetto alle dimensioni, alla complessità e al settore merceologico dell'impresa in crisi . Questo strumento non rappresenta un requisito di validità per l'iscrizione, ma svolge una vitale funzione di classificazione: serve alle commissioni regionali per effettuare un "matching" accurato tra il professionista e l'impresa. La scheda impone all'esperto di autocertificare (ai sensi del D.P.R. 445/2000) non solo i propri dati anagrafici, ma metriche estremamente precise sui casi gestiti in passato: fatturato delle aziende ristrutturate, debito riprogrammato, numero di creditori e dipendenti coinvolti, settori merceologici ed esito effettivo delle procedure. Sebbene la mancata o incompleta compilazione dell'applicativo informatico non infici la validità dell'iscrizione nell'elenco (trattandosi di uno strumento di supporto e non di un requisito di legittimità), il decreto specifica che l'omessa compilazione impedisce l'estrazione automatica del profilo, riducendo le probabilità di selezione da parte degli organismi di nomina. La compilazione della scheda avviene sotto forma di autocertificazione (ai sensi del d.p.r. 445/2000) e deve essere validata dall'ordine professionale di appartenenza prima della trasmissione a Unioncamere . Rispetto alle versioni precedenti, la scheda 2026 introduce una profonda variazione qualitativa nei dati richiesti, focalizzandosi sull'efficacia storica delle passate gestioni:
Considerazioni conclusive sul decreto dirigenziale 23 aprile 2026Il Decreto Dirigenziale del 23 aprile 2026 non si limita a un ritocco estetico, ma compie un balzo in avanti nella standardizzazione delle procedure concorsuali in Italia. Si posiziona in quell'area di confine cruciale tra attuazione amministrativa, standardizzazione tecnica e orientamento professionale. L'emanazione del decreto dirigenziale del 23 aprile 2026 segna il definitivo superamento della fase sperimentale della composizione negoziata della crisi, consolidando l'impianto precettivo del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza alla luce del correttivo 2024 . L'analisi combinata delle sue sei sezioni evidenzia una chiara volontà del legislatore ministeriale: standardizzare le procedure operative per eliminare le asimmetrie informative e i margini di discrezionalità interpretativa dei professionisti. L'irrigidimento del test pratico tramite l'adozione rigorosa del postulato dello "stato stazionario" (sezione I), la trasformazione della check-list particolareggiata in un "lessico tecnico comune" esteso a tutti gli strumenti regolatori della crisi (sezione II e II-bis), la codificazione dei poteri di vigilanza e dissenso dell'esperto nei confronti della gestione (sezione III) e la severa qualificazione e selezione informatica dei professionisti (sezioni IV, V e VI) delineano un quadro d'insieme organico. Il sistema del risanamento italiano si dota in questo modo di un corredo tecnico-operativo avanzato, capace di coniugare il rigore quantitativo delle scienze aziendali con le esigenze di tutela giuridica del ceto creditorio e di salvaguardia dei valori della continuità d'impresa. |
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