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Crediti d'imposta da DTA: no alla cessione libera a terzi secondo il Codice civile

Giovedì 09/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulla circolazione dei crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle attività per imposte anticipate (DTA). Al centro dell'analisi le regole applicabili alla cessione dei crediti e al loro utilizzo in compensazione.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta a consulenza giuridica n. 8 del 3 luglio 2026, ha chiarito il regime di cessione dei crediti d'imposta da DTA, escludendo la possibilità di trasferirli liberamente a soggetti terzi secondo le ordinarie regole del Codice civile.

Il quesito



L'istanza, presentata da un'associazione di categoria, chiedeva di confermare se i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA, maturati sia ai sensi dell'articolo 2 del Dl n. 225/2010 sia dell'articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, potessero essere ceduti a soggetti terzi ai sensi dell'articolo 1260 del Codice civile, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973, consentendo al cessionario di utilizzarli in compensazione tramite modello F24.

La risposta dell'Agenzia



L'Amministrazione finanziaria ha escluso questa possibilità, evidenziando che la disciplina dei crediti derivanti dalla trasformazione delle DTA richiama espressamente gli articoli 43-bis e 43-ter del Dpr n. 602/1973 e non consente di applicare la disciplina generale della cessione dei crediti prevista dall'articolo 1260 del Codice civile.
La risposta conferma inoltre l'orientamento già espresso nei precedenti documenti di prassi, precisando che la cessione dei crediti DTA a soggetti terzi, al di fuori delle operazioni infragruppo, può avvenire esclusivamente nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste dall'articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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