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Procedimento disciplinare e processo penale: il CNF esclude la sospensione per ragioni di strategia difensiva

Giovedì 09/07/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Le strategie difensive adottate dall’incolpato nel procedimento penale non costituiscono una ragione idonea a imporre la sospensione del procedimento disciplinare.

Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense con la Sentenza n. 54 del 20 febbraio 2026, affermando che tra le ipotesi che possono eventualmente giustificare la sospensione del giudizio disciplinare non rientra l’esigenza di evitare che l’incolpato anticipi, in sede disciplinare, elementi della propria strategia difensiva penale.

Tale impostazione non trova alcun fondamento nell’art. 54 della L. n. 247/2012 e, soprattutto, si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia tra procedimento disciplinare e processo penale, che operano su piani distinti e reciprocamente indipendenti.

Secondo il CNF, la valutazione circa l’opportunità di modulare o differire le difese nei due procedimenti resta integralmente rimessa all’incolpato e rientra nella sua esclusiva sfera strategico-difensiva, senza che possa incidere sull’andamento del procedimento disciplinare.

Nel caso esaminato, l’incolpato aveva sostenuto che la mancata sospensione lo avrebbe costretto a rendere nel procedimento disciplinare dichiarazioni e argomentazioni difensive utili anche nel processo penale, con il rischio di avvantaggiare indebitamente il pubblico ministero. L’argomentazione è stata tuttavia respinta dal CNF, che ha ribadito la piena autonomia dei due giudizi.

Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it
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