Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Via libera alla 'rete ­contratto' per i contribuenti in regime forfettario

Mercoledì 11/02/2026

a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.
Per lungo tempo, il timore di incorrere in cause di esclusione ha frenato molti contribuenti in regime forfettario dal sottoscrivere accordi di cooperazione strutturata.
Con la risposta n. 24/2026 l’Agenzia Entrate apre però una strada di grande interesse offrendo una soluzione concreta a chi desidera “crescere” senza rinunciare ai benefici fiscali: la compatibilità tra il regime forfettario e il contratto di rete.



Il contesto e il quesito del contribuente

Il caso specifico affrontato è quello di un medico che, operando in regime forfettario, intende avviare una collaborazione con altri colleghi.

L’obiettivo è ambizioso quanto comune: creare una “rete pura” tra professionisti per condividere risorse, in particolare attraverso l’istituto della codatorialità. Questa modalità permetterebbe ai partecipanti di utilizzare la prestazione lavorativa di dipendenti comuni, suddividendo i costi in base all’effettivo impiego.

Il dubbio interpretativo sollevato riguarda la possibile integrazione di una causa ostativa prevista dalla normativa. Nello specifico, si temeva che la partecipazione a una rete potesse essere assimilata alla partecipazione in società di persone o associazioni professionali, configurando quel frazionamento artificioso delle attività che il legislatore intende colpire per evitare che un unico contribuente benefici contemporaneamente di regimi fiscali diversi per la stessa tipologia di reddito.

Il parere dell’Agenzia Entrate: i punti essenziali

L’analisi dell’Agenzia  Entrate parte da una distinzione civilistica e fiscale netta.
Nel caso della cosiddetta rete-contratto, non si assiste alla nascita di un nuovo soggetto tributario né all’estinzione della soggettività dei singoli partecipanti. La titolarità di diritti, obblighi e atti rimane quindi individuale.

Nel caso affrontato:

  • le singole operazioni sono imputate direttamente ai professionisti retisti;
  • i costi e i ricavi derivanti dal programma comune concorrono alla formazione del reddito del singolo partecipante secondo le proprie regole impositive;
  • la rete funge da mero strumento di coordinamento.

Poiché la rete-contratto non esercita un’attività economica autonoma e riconducibile a quella dei partecipanti in modo separato, non si verifica l’effetto di segregazione o frazionamento che la norma intende precludere.

Di conseguenza, il professionista che aderisce a un contratto di rete può continuare a beneficiare del regime forfettario, a patto che la rete non si trasformi, nei fatti, in una società di fatto che svolge attività commerciale.

Una opportunità di crescita organizzativa

Questa interpretazione rappresenta una leva strategica per i piccoli studi e i singoli professionisti perché riconosce la validità di modelli organizzativi moderni che non mirano all’evasione, ma all’efficienza operativa. Spesso il limite principale per chi opera nel sistema forfettario è l’impossibilità di scalare la propria attività a causa dell’incidenza dei costi fissi, come quelli per il personale o per attrezzature costose.

Attraverso la rete, è possibile condividere dipendenti o segreterie comuni senza che questo venga visto come un “salto” verso una struttura societaria complessa. Si tratta di un’occasione di sviluppo che permette di mantenere l’agilità del regime di vantaggio pur beneficiando di economie di scala tipiche delle organizzazioni più grandi. La possibilità di gestire in comune un dipendente, con un unico referente per gli adempimenti amministrativi che riaddebita i costi pro-quota, riduce drasticamente il carico burocratico e finanziario sui singoli.

I confini della soluzione e il ruolo del professionista

Sebbene la risposta dell’Agenzia sia favorevole, è necessario procedere con cautela. L’Amministrazione specifica chiaramente che la compatibilità resta valida finché l’attività non sconfina nella gestione di una società di fatto. È essenziale che il programma di rete sia redatto con precisione e che la contabilità dei riaddebiti sia analitica e trasparente.

La distinzione tra una collaborazione legittima e una struttura che maschera una società di persone è sottile e richiede un monitoraggio costante. Per questo motivo, questa apertura non va vista come un automatismo, ma come un progetto da costruire con cura. Il passaggio fondamentale rimane il confronto con il proprio Commercialista.

Notizie
Oggi
Con la risposta n. 289 del 7 novembre 2025 l’Agenzia Entrate ha ribadito che, a partire dal 1°...
 
Oggi
Chi aderisce al regime forfettario potrà trasformare la detrazione in credito d’imposta...
 
Oggi
Entro il prossimo 16 marzo gli amministratori di condominio dovranno comunicare all'Anagrafe tributaria...
 
Oggi
Al via la possibilità per gli iscritti a Cassa Forense di generare e stampare gli avvisi di pagamento...
 
Oggi
Non serve dimostrare l’alterazione effettiva, conta il rischio per la circolazione. La Corte Costituzionale,...
 
Oggi
Con Circolare n. 14 del 9 febbraio 2026 l'Inps indica gli importi dei contributi dovuti per il 2026 dagli...
 
Ieri
Con la pubblicazione della determinazione direttoriale n. 84415 del 4 febbraio 2026, l’Agenzia...
 
Ieri
Con la Risposta n. 24 del 9 febbraio l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la partecipazione...
 
Ieri
Il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica spetta anche agli imprenditori agricoli...
 
Ieri
Rafforzati gli strumenti per rendere effettiva la parità salariale. Il Consiglio dei Ministri,...
 
Ieri
Novità per i professionisti: è ora possibile ricongiungere i contributi versati alla gestione...
 
Ieri
La dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione spetta al...
 
Martedì 10/02
A partire dal 27/01/2026 è finalmente disponibile nell’area riservata del portale Fatture...
 
Martedì 10/02
Con Provvedimento del 6 febbraio l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di dichiarazione annuale...
 
Martedì 10/02
Con la Circolare n. 4/2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori indicazioni...
 
Martedì 10/02
Lo scorso 6 febbraio l'Inps comunicato di aver avviato le attività necessarie per assicurare,...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004