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Formazione 4.0: l’onere della prova è a carico del contribuente

Mercoledì 11/02/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La dimostrazione del possesso dei requisiti necessari per usufruire dell’agevolazione spetta al contribuente e non all’Amministrazione finanziaria. All’Ufficio, infatti, è sufficiente evidenziare l’assenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento del beneficio.

Questo principio, elaborato sulla base di diversi orientamenti della Corte di Cassazione, da ultimo l’ordinanza n. 7580 del 15 marzo 2023, è stato richiamato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania (Sentenza n. 7252 del 18/11/2025), che ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate confermando, di fatto, l’atto di recupero del credito d’imposta “Formazione 4.0”.

Nel caso esaminato, i giudici hanno ritenuto fondate le contestazioni mosse dall’Amministrazione in merito alle modalità di erogazione dell’attività formativa, evidenziando come le giustificazioni fornite dal contribuente fossero generiche e incongrue. L’insieme degli elementi emersi è stato quindi considerato sufficiente a legittimare il recupero dell’agevolazione.

Fonte: https://www.dgt.mef.gov.it
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