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Guida sotto stupefacenti. Corte Costituzionale: punibile solo chi crea pericolo stradale

Giovedì 12/02/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Non serve dimostrare l’alterazione effettiva, conta il rischio per la circolazione.

La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 10 del 2026 depositata il 29 gennaio, ha chiarito che la nuova formulazione dell’articolo 187 del Codice della Strada non è costituzionalmente illegittima, a condizione che venga interpretata in senso restrittivo: punibile è solo chi si pone alla guida in condizioni tali da creare un reale pericolo per la sicurezza stradale
La modifica dell’articolo 187, operata nel 2024, aveva eliminato il requisito dell’alterazione psico-fisica, prevedendo oggi la sanzione per chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti, senza dover dimostrare uno stato di effettiva alterazione. I giudici avevano sollevato dubbi sulla ragionevolezza della norma, temendo che potesse punire condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza della circolazione stradale, consentendo di punire chiunque avesse assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida, quindi anche per assunzioni avvenute giorni o settimane prima della guida.

La Corte ha respinto queste censure, sottolineando però la necessità di accertare, nei liquidi corporei del conducente, la presenza di quantità di sostanze stupefacenti sufficienti a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle capacità di guida.
In pratica, non sarà più necessario dimostrare che la sostanza stupefacente assunta abbia effettivamente alterato le capacità di guida del conduttore, ma occorrerà comunque accertare la presenza nei suoi liquidi corporei di una quantità della sostanza che appaia idonea ad alterare queste capacità in un assuntore medio, così da creare pericolo per la circolazione stradale.

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it
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