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La declinazione del piano di risanamento nel CCII: la check-list particolareggiata e le regole della nuova sezione II-bis
Martedì 30/06/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero della giustizia il 31 maggio 2026 (n. 10) con l’obiettivo di fornire agli imprenditori pratici strumenti per la verifica e l’emersione anticipata della crisi è intervenuto anche sulla check list particolareggiata, introducendo modifiche radicali e dirompenti rispetto al passato.
Sia il test pratico, sia la check-list particolareggiata erano già presenti nei precedenti decreti dirigenziali. La loro prima introduzione risale infatti al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 (emanato all'indomani dell'istituzione della composizione negoziata con il d.l. 118/2021), successivamente aggiornato con il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 per adeguarlo all'entrata in vigore del codice della crisi (CCII). Le novità introdotte dal decreto del 23 aprile 2026 possono essere così riassunte:
In base al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), lo strumento ha una precisa finalità e un'applicazione strutturata: Funzione e utilità
Le aree di verifica del processo di risanamentoLa check list concepisce la pianificazione come un vero e proprio "processo" che richiede requisiti minimi e si articola in sette aree distinte:
L'aggiornamento ha infine integrato la sezione II-bis, che estende l'applicazione della check list agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (come il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione), introducendo parametri tecnici rigorosi per la finanza nuova e per la stima del valore effettivo spettante ai soci. La sezione II dell'aggiornamento tecnico ministeriale, infatti, ridefinisce l'architettura dei piani d'impresa destinati alla risoluzione della crisi dello stato di insolvenza. La check-list (lista di controllo) particolareggiata non impone precetti normativi assoluti, bensì codifica e recepisce le migliori pratiche aziendalistiche in materia di pianificazione finanziaria e industriale. L'effettivo contenuto e l'utilizzo dello strumento devono essere modulati in funzione di una pluralità di variabili: le caratteristiche specifiche della crisi, la tipologia dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa. In attuazione dell'articolo 5-bis, comma 2 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), l'utilizzo di questa metodologia cessa di essere una prerogativa esclusiva della composizione negoziata, elevandosi a impianto strutturale per la redazione di tutti i piani di risanamento previsti dal codice. Per accedere alla composizione negoziata, l'imprenditore deve aver redatto un progetto di piano che rispetti quanto meno le indicazioni di base sull'organizzazione, sulla contabilità e sulle cause della crisi, unitamente a un piano finanziario a sei mesi. Sebbene al momento dell'accesso non sia richiesto un piano definitivo, esso deve essere elaborato in tempi brevi nel corso delle trattative per consentire l'individuazione delle soluzioni idonee e la formulazione delle proposte alle parti interessate. I requisiti organizzativi minimi e l'affidabilità dei dati contabiliLa redazione del piano di risanamento viene qualificata dal decreto come un vero e proprio "processo" ordinato, il quale presuppone come condizione necessaria la presenza di minimi requisiti organizzativi interni e la disponibilità di una situazione contabile aggiornata. Sotto il profilo dell'organizzazione, l'elenco di controllo impone la verifica delle seguenti condizioni strategiche ed operative:
Dal punto di vista contabile, la base di partenza del piano deve poggiare su una situazione economico-patrimoniale recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, aggiornata a una data non anteriore a 120 giorni rispetto alla domanda. L'affidabilità della situazione debitoria richiede una riconciliazione analitica tra i saldi contabili e le risultanze ufficiali dei certificati unici dei debiti tributari, della posizione dell'agente della riscossione, dei debiti contributivi (INPS e INAIL) e dell'estratto della centrale rischi. Il professionista deve inoltre verificare che il valore dei cespiti non superi il maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato , isolando tramite appositi prospetti l'anzianità dei crediti commerciali per stimarne i rischi di perdita e le rimanenze di magazzino a lenta rotazione per procedere alle opportune svalutazioni. La diagnosi delle cause e la credibilità delle strategie industrialiIl piano di risanamento deve muovere da un'individuazione realistica delle cause profonde della crisi e delle loro manifestazioni esteriori. Qualora non emerga una perfetta coerenza tra i sintomi percepiti e le cause dichiarate, l'esperto è tenuto a effettuare una comparazione storica degli ultimi 3-5 esercizi e a intervistare le principali funzioni aziendali per formare un proprio indipendente convincimento sul declino aziendale. Le strategie d'intervento e le iniziative industriali devono essere appropriate per rimuovere le difficoltà e ripristinare l'equilibrio. La check-list richiede di esplicitare analiticamente i tempi di attuazione delle misure, i relativi effetti economici e finanziari e le funzioni manageriali responsabili dell'esecuzione, verificando che l'impresa possieda le competenze necessarie per realizzare gli obiettivi industriali o che possa realisticamente acquisirle sul mercato. Il principio dei piani di contingency: un elemento cardine per la valutazione di credibilità del piano è l'indicazione delle iniziative alternative da adottare nell'ipotesi in cui si manifestassero scostamenti negativi rispetto ai target. A tale fine, l'imprenditore deve individuare i punti di rottura (break points) degli indicatori chiave di performance (KPI), al raggiungimento dei quali scatta l'obbligo di attivare le azioni correttive programmate. La sezione II-bis: il piano negli strumenti di regolazione della crisiL'innovazione metodologica di maggior rilievo introdotta nel 2026 è rappresentata dalla sezione II-bis, la quale disciplina le specificità dei piani laddove si ricorra agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza veri e propri, superando l'ambito della mera composizione negoziata . In questo scenario normativo avanzato, il piano deve integrare requisiti di trasparenza e dettagli quantitativi rigorosi:
Il piano deve inoltre contenere l'elenco dettagliato dei creditori, distinguendo la loro posizione nel concordato preventivo (evidenziando i creditori non interessati e le relative motivazioni) o negli accordi di ristrutturazione (indicando i creditori in trattativa e le risorse destinate all'integrale soddisfacimento degli estranei alla scadenza). Nei casi di concordato preventivo o di accordi specifici, il piano deve infine illustrare le prospettive di realizzo derivanti dalle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché dalle azioni proponibili nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale. La quantificazione del valore riservato ai soci secondo i principi contabiliUn passaggio di cruciale rilevanza tecnica all'interno della sezione II-bis riguarda la disciplina del valore riservato ai soci nell'ambito del concordato preventivo in continuità aziendale, in stretta coordinazione con l'articolo 120-quater, comma 2 del CCII. Il decreto impone che il piano quantifichi con precisione tale valore patrimoniale, definendolo come il valore delle partecipazioni e degli strumenti finanziari conseguente all'omologazione della proposta, dal quale deve essere dedotto il valore dell'eventuale finanza esterna apportata dai soci stessi sotto forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto ai fini della ristrutturazione . Per evitare asimmetrie valutative e stime arbitrarie, il legislatore chiarisce il significato tecnico dell'espressione "valore effettivo":
Il tasso di attualizzazione finanziaria applicato a tali flussi dovrà riflettere non soltanto il rischio specifico della realtà aziendale valutata, ma dovrà necessariamente incorporare un apposito premio per il rischio di esecuzione del piano d'impresa e di effettiva realizzazione dei redditi a regime, qualora tale fattore di incertezza non sia già stato prudenzialmente computato nella determinazione dei flussi di cassa previsionali. |
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