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La declinazione del piano di risanamento nel CCII: la check-list particolareggiata e le regole della nuova sezione II-bis

Martedì 30/06/2026

a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il Decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato nel bollettino ufficiale del ministero della giustizia il 31 maggio 2026 (n. 10) con l’obiettivo di fornire agli imprenditori pratici strumenti per la verifica e l’emersione anticipata della crisi è intervenuto anche sulla check list particolareggiata, introducendo modifiche radicali e dirompenti rispetto al passato.



Sia il test pratico, sia la check-list particolareggiata erano già presenti nei precedenti decreti dirigenziali. La loro prima introduzione risale infatti al decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 (emanato all'indomani dell'istituzione della composizione negoziata con il d.l. 118/2021), successivamente aggiornato con il decreto dirigenziale del 21 marzo 2023 per adeguarlo all'entrata in vigore del codice della crisi (CCII).

Le novità introdotte dal decreto del 23 aprile 2026 possono essere così riassunte:
  • l'estensione dell'ambito applicativo (la sezione II-bis): nei decreti del 2021 e del 2023, la check-list era uno strumento concepito in via esclusiva per la composizione negoziata. La vera svolta del 2026 (figlia del d.lgs. 136/2024, il cosiddetto "correttivo") è l'introduzione della sezione II-bis, che eleva la lista di controllo a "lessico tecnico comune" obbligatorio per la redazione di tutti i piani di risanamento previsti dal codice, come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione;
  • l'irrigidimento del test pratico (l'approccio bifasico): nelle versioni precedenti, il test rischiava talvolta di risentire di una sovrapposizione con i flussi prospettici futuri e ancora incerti. Il decreto del 2026 impone un netto cambio di rotta metodologico: il test iniziale deve basarsi rigorosamente sulla situazione corrente e sulle sole iniziative già adottate in "stato stazionario", escludendo gli effetti di strategie solo pianificate. La verifica della credibilità delle azioni industriali future viene così posticipata a una seconda e distinta fase di analisi della coerenza del piano;
  • la disciplina del valore riservato ai soci: la precedente regolamentazione non conteneva indicazioni tecniche specifiche su come quantificare il "valore effettivo" spettante ai soci nel concordato in continuità aziendale. La sezione II-bis del 2026 colma questo vuoto normativo, agganciando la valutazione pro quota del patrimonio netto ai flussi del piano attestato e ai criteri di stima del valore d'uso previsti dal principio contabile OIC 9.


In base al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), lo strumento ha una precisa finalità e un'applicazione strutturata:

Funzione e utilità

  • per l'imprenditore: funge da guida pratica per redigere un piano di risanamento adeguato attraverso un percorso ordinato, formulato tramite domande e risposte che offrono soluzioni operative di supporto; 
  • per l'esperto indipendente: costituisce la base metodologica per valutare la credibilità, la coerenza e la sostenibilità del piano di risanamento proposto dall'azienda; 
  • lessico tecnico comune: ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2 del CCII, la check list non è più limitata alla sola composizione negoziata, ma è diventata lo standard di riferimento per la redazione di tutti i piani di risanamento previsti dall'ordinamento. 

Le aree di verifica del processo di risanamento



La check list concepisce la pianificazione come un vero e proprio "processo" che richiede requisiti minimi e si articola in sette aree distinte: 
  1. requisiti organizzativi: l'impresa deve verificare di disporre delle risorse umane e tecniche chiave, di un monitoraggio continuativo, di indicatori gestionali (KPI) e di un piano di tesoreria a sei mesi (o un prospetto a 13 settimane); 
  2. situazione contabile e andamento corrente: è necessaria una situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre 120 giorni, con debiti riconciliati rispetto ai certificati ufficiali (fisco, INPS, centrale rischi) e un'analisi prudente dell'anzianità dei crediti e della rotazione del magazzino;
  3. strategie d'intervento: occorre individuare in modo realistico le cause della crisi (non solo i sintomi) e descrivere le azioni industriali per rimuoverle, specificando tempi, responsabilità e iniziative alternative (piani di contingency) da attivare in caso di scostamenti dai target;
  4. proiezioni dei flussi finanziari: il piano deve svilupparsi lungo ordinate fasi successive (stima di ricavi, costi fissi e variabili, investimenti e imposte) su un orizzonte temporale massimo di cinque anni, prevedendo un percorso semplificato per le micro e piccole imprese;
  5. risanamento del debito: i flussi generati dalla gestione vengono messi a confronto con le passività per definire la tipologia e l'impatto delle proposte da formulare ai creditori, come moratorie, stralci o conversioni in equity;
  6. valore di liquidazione: il piano deve contenere una stima oggettiva del valore del patrimonio in caso di liquidazione giudiziale (o liquidazione in bonis se in presenza di mero squilibrio), tenendo conto del fattore tempo e dei tassi di attualizzazione;
  7. gruppi di imprese: definisce i criteri per gestire i piani in presenza di più società collegate, evidenziando i flussi infragruppo e le reciproche interdipendenze.


L'aggiornamento ha infine integrato la sezione II-bis, che estende l'applicazione della check list agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (come il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione), introducendo parametri tecnici rigorosi per la finanza nuova e per la stima del valore effettivo spettante ai soci. 

La sezione II dell'aggiornamento tecnico ministeriale, infatti, ridefinisce l'architettura dei piani d'impresa destinati alla risoluzione della crisi dello stato di insolvenza. La check-list (lista di controllo) particolareggiata non impone precetti normativi assoluti, bensì codifica e recepisce le migliori pratiche aziendalistiche in materia di pianificazione finanziaria e industriale. L'effettivo contenuto e l'utilizzo dello strumento devono essere modulati in funzione di una pluralità di variabili: le caratteristiche specifiche della crisi, la tipologia dell'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa. 

In attuazione dell'articolo 5-bis, comma 2 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), l'utilizzo di questa metodologia cessa di essere una prerogativa esclusiva della composizione negoziata, elevandosi a impianto strutturale per la redazione di tutti i piani di risanamento previsti dal codice. 

Per accedere alla composizione negoziata, l'imprenditore deve aver redatto un progetto di piano che rispetti quanto meno le indicazioni di base sull'organizzazione, sulla contabilità e sulle cause della crisi, unitamente a un piano finanziario a sei mesi. 

Sebbene al momento dell'accesso non sia richiesto un piano definitivo, esso deve essere elaborato in tempi brevi nel corso delle trattative per consentire l'individuazione delle soluzioni idonee e la formulazione delle proposte alle parti interessate. 

I requisiti organizzativi minimi e l'affidabilità dei dati contabili



La redazione del piano di risanamento viene qualificata dal decreto come un vero e proprio "processo" ordinato, il quale presuppone come condizione necessaria la presenza di minimi requisiti organizzativi interni e la disponibilità di una situazione contabile aggiornata. 

Sotto il profilo dell'organizzazione, l'elenco di controllo impone la verifica delle seguenti condizioni strategiche ed operative: 
  • la disponibilità e la mappatura delle risorse chiave, sia umane sia tecniche, necessarie per la conduzione ordinaria dell'attività d'impresa;
  • la predisposizione di un monitoraggio continuativo dell'andamento aziendale o, in sua mancanza, l'attivazione immediata di un confronto sistematico con i dati storici del precedente esercizio in termini di ricavi, portafoglio ordini, costi e posizione finanziaria netta ; 
  • la capacità di stimare l'andamento gestionale corrente tramite l'adozione di indicatori chiave di performance (KPI) coerenti con il modello di business e con il settore di attività;
  • la disponibilità di un piano di tesoreria a sei mesi o, per le realtà meno strutturate, di un prospetto di stima delle entrate e delle uscite finanziarie ad almeno 13 settimane per la valutazione a consuntivo degli scostamenti.


Dal punto di vista contabile, la base di partenza del piano deve poggiare su una situazione economico-patrimoniale recante le rettifiche di competenza e gli assestamenti di chiusura, aggiornata a una data non anteriore a 120 giorni rispetto alla domanda. L'affidabilità della situazione debitoria richiede una riconciliazione analitica tra i saldi contabili e le risultanze ufficiali dei certificati unici dei debiti tributari, della posizione dell'agente della riscossione, dei debiti contributivi (INPS e INAIL) e dell'estratto della centrale rischi. Il professionista deve inoltre verificare che il valore dei cespiti non superi il maggiore tra il valore recuperabile e quello di mercato , isolando tramite appositi prospetti l'anzianità dei crediti commerciali per stimarne i rischi di perdita e le rimanenze di magazzino a lenta rotazione per procedere alle opportune svalutazioni. 

La diagnosi delle cause e la credibilità delle strategie industriali



Il piano di risanamento deve muovere da un'individuazione realistica delle cause profonde della crisi e delle loro manifestazioni esteriori. Qualora non emerga una perfetta coerenza tra i sintomi percepiti e le cause dichiarate, l'esperto è tenuto a effettuare una comparazione storica degli ultimi 3-5 esercizi e a intervistare le principali funzioni aziendali per formare un proprio indipendente convincimento sul declino aziendale. 

Le strategie d'intervento e le iniziative industriali devono essere appropriate per rimuovere le difficoltà e ripristinare l'equilibrio. La check-list richiede di esplicitare analiticamente i tempi di attuazione delle misure, i relativi effetti economici e finanziari e le funzioni manageriali responsabili dell'esecuzione, verificando che l'impresa possieda le competenze necessarie per realizzare gli obiettivi industriali o che possa realisticamente acquisirle sul mercato. 

Il principio dei piani di contingency: un elemento cardine per la valutazione di credibilità del piano è l'indicazione delle iniziative alternative da adottare nell'ipotesi in cui si manifestassero scostamenti negativi rispetto ai target. A tale fine, l'imprenditore deve individuare i punti di rottura (break points) degli indicatori chiave di performance (KPI), al raggiungimento dei quali scatta l'obbligo di attivare le azioni correttive programmate. 

La sezione II-bis: il piano negli strumenti di regolazione della crisi



L'innovazione metodologica di maggior rilievo introdotta nel 2026 è rappresentata dalla sezione II-bis, la quale disciplina le specificità dei piani laddove si ricorra agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza veri e propri, superando l'ambito della mera composizione negoziata . In questo scenario normativo avanzato, il piano deve integrare requisiti di trasparenza e dettagli quantitativi rigorosi: 
  • l'esplicitazione analitica del momento esatto nel quale si prevede il raggiungimento del definitivo riequilibrio economico-finanziario e delle ragioni tecniche che ne giustificano l'individuazione; 
  • la quantificazione dei costi e delle iniziative necessari ad assicurare il pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente; 
  • l'indicazione degli apporti di finanza nuova eventualmente previsti, con l'illustrazione delle ragioni di necessità per l'attuazione del piano e la chiara evidenza delle fonti di provenienza; 
  • la descrizione delle modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e degli effetti strutturali della ristrutturazione sui rapporti di lavoro; 
  • la stima del valore di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale. Tale stima è obbligatoria quando richiesto dal codice e fortemente consigliata in tutti gli strumenti giudiziali che prevedono il coinvolgimento di terzi regolatori, come il tribunale e l'esperto. 


Il piano deve inoltre contenere l'elenco dettagliato dei creditori, distinguendo la loro posizione nel concordato preventivo (evidenziando i creditori non interessati e le relative motivazioni) o negli accordi di ristrutturazione (indicando i creditori in trattativa e le risorse destinate all'integrale soddisfacimento degli estranei alla scadenza). Nei casi di concordato preventivo o di accordi specifici, il piano deve infine illustrare le prospettive di realizzo derivanti dalle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché dalle azioni proponibili nell'ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale. 

La quantificazione del valore riservato ai soci secondo i principi contabili



Un passaggio di cruciale rilevanza tecnica all'interno della sezione II-bis riguarda la disciplina del valore riservato ai soci nell'ambito del concordato preventivo in continuità aziendale, in stretta coordinazione con l'articolo 120-quater, comma 2 del CCII. Il decreto impone che il piano quantifichi con precisione tale valore patrimoniale, definendolo come il valore delle partecipazioni e degli strumenti finanziari conseguente all'omologazione della proposta, dal quale deve essere dedotto il valore dell'eventuale finanza esterna apportata dai soci stessi sotto forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto ai fini della ristrutturazione . 

Per evitare asimmetrie valutative e stime arbitrarie, il legislatore chiarisce il significato tecnico dell'espressione "valore effettivo":
  • la determinazione del valore deve avvenire seguendo rigorosamente le metodologie e i criteri d'uso che i principi contabili nazionali (con specifico riferimento all'OIC 9) applicano per la determinazione del valore d'uso dell'azienda; 
  • l'oggetto della valutazione tecnica non è l'attivo lordo aziendale, bensì il patrimonio netto espresso pro quota per i soci, calcolato al netto degli eventuali effetti diluitivi derivanti dalla ristrutturazione; 
  • il calcolo deve basarsi sul valore attuale dei flussi finanziari futuri estratti direttamente dai dati risultanti dal piano attestato di cui all'articolo 87 del CCII, le cui proiezioni beneficiano del requisito di concretezza e ragionevole possibilità di realizzazione derivante dal visto del professionista attestatore. 


Il tasso di attualizzazione finanziaria applicato a tali flussi dovrà riflettere non soltanto il rischio specifico della realtà aziendale valutata, ma dovrà necessariamente incorporare un apposito premio per il rischio di esecuzione del piano d'impresa e di effettiva realizzazione dei redditi a regime, qualora tale fattore di incertezza non sia già stato prudenzialmente computato nella determinazione dei flussi di cassa previsionali. 
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