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Bonus carburante imprese ittiche: in Gazzetta Ufficiale il Decrto attuativo

Mercoledì 24/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Definito il credito d’imposta in favore delle imprese ittiche colpite dal caro-carburanti.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF) che definisce le modalità di accesso al credito d’imposta per le imprese ittiche a compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina.

L’agevolazione è destinata alle micro, piccole e medie imprese del settore della pesca professionale, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato.
Il beneficio riguarda esclusivamente il carburante utilizzato per il naviglio peschereccio, con esclusione di altri impieghi.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino al 20% della spesa sostenuta per carburante nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026, sulla base delle fatture al netto dell’IVA.
Lo stanziamento complessivo previsto è pari a 10 milioni di euro per il 2026.

Domanda e modalità di accesso



Le imprese dovranno presentare domanda alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura (PEMAC) tramite piattaforma telematica del MASAF.
Le istruzioni operative e le date di apertura saranno definite con successiva circolare, ma viene chiarito che l'arco di tempo disponibile per la trasmissione della domanda non può essere inferiore a 30 giorni.

Alla domanda dovranno essere allegati:
  • fatture di acquisto del carburante;
  • prova del pagamento;
  • estratto del libretto di controllo del carburante.


Il credito d’imposta:
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24;
  • non concorre a reddito IRES/IRAP;
  • è cumulabile con altri aiuti, nei limiti del costo sostenuto;
  • deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2026.


Il MASAF effettuerà controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni e sulla documentazione presentata, ai fini della corretta fruizione del beneficio.

Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it
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