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CNF: strategie difensive nel penale non impongono la sospensione del procedimento disciplinareMartedì 30/06/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la Sentenza n. 54 del 20 febbraio 2026 il Consiglio Nazionale Forense interviene sul rapporto tra procedimento disciplinare e processo penale, chiarendo i presupposti che possono giustificare, ma non imporre, la sospensione del giudizio deontologico. Secondo il CNF, tra le ragioni che possono indurre il Consiglio distrettuale di disciplina a sospendere il procedimento non rientra l’esigenza di evitare che l’incolpato anticipi elementi della propria strategia difensiva nel processo penale. Tale impostazione, infatti, non trova alcun fondamento nell’art. 54 della legge n. 247/2012 e finirebbe per compromettere il principio di autonomia tra giudizio disciplinare e processo penale. La gestione delle difese nei due procedimenti resta quindi rimessa esclusivamente alle scelte dell’incolpato, senza che la disciplina forense debba farsi carico di esigenze di coordinamento strategico tra le due sedi. Il sistema deontologico, sottolinea il CNF, non è subordinato a quello penale, ma opera su un piano di pari dignità e autonomia. Nel caso esaminato, l’istanza di sospensione era stata motivata proprio con il rischio di un pregiudizio difensivo derivante dall’anticipazione di argomentazioni nel procedimento disciplinare. Una tesi che il CNF ha tuttavia respinto, riaffermando la piena separazione tra le due giurisdizioni. Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it |
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