Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Rimborsi per permessi elettivi fuori dal campo Iva: i chiarimenti dell’Agenzia Entrate

Martedì 21/10/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Risposta ad interpello n. 261 del 9 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA dei rimborsi per permessi retribuiti fruiti dai lavoratori dipendenti da soggetti privati o da enti pubblici economici per l’espletamento di mandati amministrativi.
In particolare, è stato chiesto se tali permessi possano o debbano essere considerati prestiti o distacchi di personale e, inoltre, se in caso di equiparazione il mandato elettivo avviato il 10 giugno 2024 rientri o meno nell’ambito di applicazione della nuova disciplina di cui all’articolo 16-ter del DL n. 131/2024.

In merito al primo quesito, l’Agenzia ha chiarito che i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per le retribuzioni corrisposte ai dipendenti impegnati in mandati amministrativi o elettivi non costituiscono prestazioni di servizi ai fini IVA.
Tali somme, infatti, non possono essere considerate corrispettivi per un distacco o prestito di personale, poiché manca il nesso di reciprocità tra le parti, ossia la cosiddetta “funzione sinallagmatica” tipica dei rapporti a titolo oneroso.
Il rimborso non ha la funzione di compensare un servizio reso dal datore di lavoro all’ente, ma quella di consentire al lavoratore eletto di esercitare liberamente il proprio mandato pubblico, senza che ciò comporti un onere economico per il datore di lavoro.
Pertanto, tali rimborsi restano esclusi dal campo di applicazione dell’IVA, non potendosi configurare come operazioni imponibili ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 633/1972.

Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia ha precisato che, poiché la fattispecie in esame non rientra nell’ambito dei prestiti o distacchi di personale disciplinati dall’articolo 30 del D.Lgs. n. 276/2003, non trova applicazione l’articolo 16-ter del DL n. 131/2024, la cui operatività è limitata ai contratti di distacco o prestito di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
Notizie
Oggi
E' attiva la piattaforma per richiedere gli incentivi per autoimpiego, previsti dagli articoli 17 e 19...
 
Oggi
L’Agenzia Entrate ha avviato l’invio di comunicazioni mirate ai titolari di partita IVA per...
 
Oggi
Con Messaggio n. 3036 del 13 ottobre l'Inps chiarisce che i titolari di pensione con decorrenza compresa...
 
Oggi
Nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre è stato pubblicato il Decreto 27 agosto 2025 del...
 
Ieri
L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire l’ambito di applicazione del nuovo regime agevolativo...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004