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Previdenza complementare e fallimento: il privilegio spetta solo per i contributi a carico del lavoratoreLunedì 12/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la Sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026 le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione sono intervenute in merito alla natura dei crediti relativi ai contributi destinati alla previdenza complementare non versati dal datore di lavoro successivamente insolvente, chiarendo quali somme possono beneficiare del privilegio previsto dall’articolo 2751-bis, n. 1, del Codice civile. La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite dalla Sezione Lavoro, con ordinanza interlocutoria n. 22066/2025, nell’ambito di un giudizio riguardante l’ammissione al passivo fallimentare, in via esclusivamente chirografaria, del credito relativo alle somme destinate al Fondo di previdenza complementare PREVEDI e non versate dal datore di lavoro. La Corte ha ribadito che, nell’ambito della disciplina della previdenza complementare prevista dal decreto legislativo n. 252/2005, occorre distinguere tra le diverse componenti dei versamenti dovuti. In particolare, conservano natura retributiva i crediti relativi ai contributi posti a carico del lavoratore e agli accantonamenti del TFR maturando destinati alla previdenza complementare. Diversa è invece la natura dei contributi posti a carico del datore di lavoro. Le Sezioni Unite hanno quindi enunciato il seguente principio: “Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro”. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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