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Imprese artigiane edili, chiarimenti INPS sui limiti dimensionaliVenerdì 09/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Settore artigianato e attività di costruzione edile: indicazioni per l’inquadramento delle imprese e la gestione della matricola contributiva. L’INPS, con il Messaggio n. 3145 del 5 ottobre 2026, fornisce chiarimenti sull’applicazione dei limiti dimensionali alle imprese artigiane che operano nel settore delle costruzioni edili. Ai fini della determinazione del limite dimensionale previsto dalla legge n. 443/1985, l’Istituto precisa che nel settore edile rientrano non soltanto le imprese che svolgono direttamente attività di costruzione, ma anche quelle che si occupano di completamento, rifinitura e altre attività connesse alle costruzioni. Di conseguenza, alle imprese che svolgono tali attività deve essere applicato il limite dimensionale previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera e), della legge n. 443/1985, associato al Codice di Autorizzazione (CA) “5G”, anziché quello previsto dalla lettera a) dello stesso articolo, associato al CA “5C”. Le indicazioni riguardano, in particolare, i datori di lavoro che svolgono attività impiantistica non riconducibile in via prevalente alla costruzione di edifici e che sono già titolari di una matricola contributiva contraddistinta dal CA “5G”. A partire dal 23 ottobre 2026, questi datori di lavoro potranno trasmettere all’INPS un’apposita dichiarazione di responsabilità relativa alle caratteristiche dell’attività esercitata. La dichiarazione dovrà essere presentata attraverso lo Smart Task “Limiti impresa impiantistica artigiana”, disponibile nella sezione “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente. Come data di decorrenza della variazione dovrà essere indicato il 1° luglio 2026, oppure la data successiva dalla quale decorrono gli effetti della dichiarazione. Il Messaggio n. 3145/2026 contiene le ulteriori indicazioni operative per la trasmissione della dichiarazione. Fonte: https://www.inps.it |
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