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Agenzia Entrate, comunicazioni per le operazioni 2023 non indicate nel reddito d’impresa

Giovedì 08/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Fatture elettroniche e corrispettivi telematici: le nuove comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate riguardano le operazioni del 2023 non confluite, in tutto o in parte, nel reddito d’impresa dichiarato.

Con il Provvedimento del 5 ottobre 2026, prot. n. 271072/2026, l’Agenzia delle Entrate definisce le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni relative a possibili anomalie riscontrate per il periodo d’imposta 2023.

L’attività riguarda i soggetti che hanno emesso fatture elettroniche e/o trasmesso corrispettivi telematici senza aver fatto concorrere, in tutto o in parte, tali operazioni alla determinazione del reddito d’impresa indicato nei quadri RF, RG o LM del modello Redditi 2024.

Le informazioni disponibili e le modalità di comunicazione



L’Agenzia utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente per effettuare il confronto con quanto indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023.

Ai contribuenti interessati saranno messi a disposizione, tra gli altri elementi, i dati identificativi del contribuente, gli estremi della comunicazione, il periodo d’imposta, la data e il protocollo telematico della dichiarazione presentata, oltre alle indicazioni sulle modalità per fornire eventuali elementi o circostanze non conosciuti dall’Agenzia e per regolarizzare gli errori o le omissioni rilevati.
La comunicazione viene trasmessa tramite PEC al domicilio digitale del contribuente. Le informazioni di dettaglio sono inoltre consultabili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale e del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Il contribuente, anche attraverso un intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, può chiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, secondo le modalità indicate nella comunicazione.

Regolarizzazione con ravvedimento operoso



Il provvedimento prevede inoltre la possibilità di regolarizzare gli eventuali errori o omissioni attraverso il ravvedimento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni in relazione al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Nelle motivazioni, l’Agenzia precisa che la regolarizzazione può essere effettuata anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, purché il contribuente non abbia ricevuto un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o di accertamento, né una comunicazione di irregolarità o gli esiti del controllo formale nei casi indicati dal provvedimento.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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