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Incompatibilità tra RLS e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: i chiarimenti del Ministero del LavoroMercoledì 07/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Commissione per gli interpelli chiarisce i limiti al cumulo delle funzioni nello stesso dipendente aziendale, focalizzandosi sui principi di indipendenza e imparzialità nei cantieri. Con l'Interpello n. 4 del 24 settembre 2026 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro si è espressa sulla possibilità di attribuire a un medesimo lavoratore dipendente sia l'incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sia quello di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Il quesito, avanzato dall'organizzazione sindacale FILCA CISL, mirava a verificare se la sovrapposizione delle due figure rispetti i principi di indipendenza, imparzialità e distinzione dei ruoli previsti dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). I presupposti normativi e le funzioni a confrontoA differenza del divieto espresso sancito dall'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008, che vieta la concomitanza tra le funzioni di RLS e quelle di Responsabile o Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP/ASPP), la normativa non contiene un'esplicita preclusione riguardo al ruolo di CSP. Tuttavia, l'analisi condotta dal Ministero ha messo a confronto le prerogative di legge proprie delle due figure:
La condizione di incompatibilità e la tutela dell'autonomia di giudizioLa Commissione ha concluso che, pur mancando un’espressa previsione normativa, l'incompatibilità tra le cariche di RLS e CSP sussiste nel caso in cui la società operi direttamente nel cantiere, durante la fase esecutiva, mediante propri lavoratori. In tale circostanza, il cumulo di compiti genera un evidente conflitto d'interessi:
Fonte: https://www.lavoro.gov.it |
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