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IVA sul trasporto turistico: motivazione apparente della sentenza, la Cassazione cassa con rinvioLunedì 12/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Trasporto di persone a fini turistico-ricreativi, esenzione IVA e aliquota ridotta: chiariti i requisiti di motivazione della decisione tributaria quando viene riconosciuto un regime agevolativo. Il contenzioso sul regime IVA La vicenda trae origine da alcuni avvisi di accertamento relativi all'anno 2006, con i quali erano stati contestati maggiori importi ai fini IRAP e IVA nei confronti della società e un maggiore reddito di partecipazione nei confronti dei soci. Per quanto riguarda l'IVA, il recupero riguardava prestazioni di trasporto di turisti da e verso le isole Eolie, considerate dalla contribuente esenti dall'imposta. Nel giudizio di merito, i contribuenti avevano sostenuto l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'articolo 10, comma 1, n. 14), del D.P.R. n. 633/1972 oppure, in subordine, dell'aliquota IVA ridotta del 10%. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva ritenuto spettante il regime agevolativo, richiamando anche la disciplina introdotta dall'articolo 36-bis del D.L. n. 50/2022, avente efficacia retroattiva, in materia di prestazioni di trasporto di persone con finalità turistico-ricreative. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, contestando, tra l'altro, l'insufficienza della motivazione con cui era stato riconosciuto il regime agevolativo. In particolare, veniva rilevato che la sentenza non aveva chiarito né la concreta natura delle prestazioni effettuate né quale fosse, tra esenzione e aliquota ridotta, il regime IVA effettivamente applicabile. La decisione della Cassazione Con l'Ordinanza n. 24858 del 30 agosto 2026 la Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla motivazione apparente della sentenza. La Corte ha ricordato che la motivazione è "apparente" quando, pur essendo formalmente presente, non consente di comprendere il fondamento della decisione e il ragionamento seguito dal giudice, non potendo le lacune essere colmate dall'interprete attraverso ipotesi o congetture. Nel caso esaminato, la sentenza impugnata si era limitata ad affermare la "spettanza del regime agevolativo", senza precisare se ciò comportasse il riconoscimento dell'esenzione IVA oppure l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10%, richiesta in via subordinata. Secondo la Cassazione, tale omissione impediva di comprendere il percorso argomentativo seguito dal giudice e la concreta ragione della decisione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Gli ulteriori motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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