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Pensioni estere in 'pay as you go' e indennità di fine rapporto: accesso al regime agevolato del 7%

Venerdì 06/11/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L'Agenzia delle Entrate chiarisce l'applicabilità dell'imposta sostitutiva per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia, estendendo l'agevolazione anche agli assegni erogati direttamente dal datore di lavoro e alle somme una tantum.

Con la Risposta n. 197 del 2 novembre 2026 l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di un cittadino irlandese, ex dirigente di una società estera, che ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia. L'istante percepisce, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, un assegno pensionistico regolato da un accordo di tipo "pay as you go" (erogato direttamente dall'ex datore di lavoro senza la costituzione preventiva di un fondo pensione) e una somma a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto.
Il contribuente ha chiesto se tali emolumenti possano beneficiare del regime di tassazione agevolata con imposta sostitutiva al 7% previsto dall'articolo 24-ter del TUIR.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate e l'estensione del regime al 7%



L'Agenzia delle Entrate ha dato risposta positiva, confermando che l'istante può accedere al regime agevolato di cui all'articolo 24-ter del d.P.R. n. 917/1986, il quale consente l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 7% a favore delle persone fisiche titolari di pensioni estere che trasferiscono la propria residenza in Italia in un comune del Mezzogiorno con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti (o in altre aree specificamente normate dalla disposizione).   

Nel dettaglio, richiamando i propri orientamenti di prassi (tra cui la Circolare n. 21/E del 2020), l'Amministrazione finanziaria ha ribadito che la nozione di redditi da pensione (articolo 49, comma 2, lettera a, del TUIR) ricomprende tutti gli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa e le indennità una tantum, a prescindere dall'esistenza di un vero e proprio fondo pensione preventivo. 
Di conseguenza, l'assegno pensionistico corrisposto tramite l'accordo "pay as you go" da un soggetto estero rientra pienamente nell'ambito applicativo della norma. Inoltre, l'opzione per l'imposta sostitutiva del 7% consente di assoggettare ad agevolazione tutti i redditi prodotti all'estero, individuati secondo il criterio della lettura "a specchio" dell'articolo 165, comma 2, del TUIR, ivi compresa la somma percepita a titolo di indennità forfettaria di fine rapporto.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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