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Liquidazione controllata la sentenza di apertura e i suoi effetti sul debitore e sui contratti

Mercoledì 21/10/2026

a cura di AteneoWeb S.r.l.
Introduzione al provvedimento del Tribunale (art. 270 CCII). Il momento culminante della fase iniziale della liquidazione controllata è rappresentato dalla decisione del tribunale. Dopo aver vagliato i documenti presentati dal debitore e la fondamentale relazione dell'OCC, il giudice deve emettere un provvedimento che cambierà radicalmente la gestione del patrimonio del soggetto sovraindebitato.



In questo articolo analizzeremo in dettaglio il contenuto della sentenza di apertura della liquidazione controllata, le nomine effettuate dal tribunale, gli ordini imperativi imposti al debitore e le complesse ripercussioni sui contratti che sono ancora in corso di esecuzione al momento dell'apertura della procedura.

La dichiarazione di apertura e le nomine istituzionali 



Il tribunale, prima di dichiarare aperta la liquidazione controllata, deve compiere una verifica fondamentale: accertare l’assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del Codice della crisi. 

Facciamo riferimento a tutte quegli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, in buona parte nuovi, che sono stati introdotti dal nuovo C.C.I.I. (si veda: Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza di cui al Titolo IV del CCII)

Se non vi sono domande pendenti per accedere ad altre procedure e dopo aver verificato scrupolosamente l'esistenza dei presupposti di legge, il tribunale dichiara l'apertura della liquidazione controllata mediante una sentenza (art. 270 CCII). Questa sentenza è un atto di fondamentale importanza perché, qualora vi siano soci illimitatamente responsabili, produce i suoi effetti anche nei loro confronti. 

Con la medesima sentenza, il tribunale procede all'organizzazione della procedura effettuando due nomine cruciali. In primo luogo, nomina il giudice delegato, che supervisionerà l'intero iter. In secondo luogo, nomina il liquidatore. 

Se la domanda è stata presentata dal debitore stesso, il tribunale conferma come liquidatore l'OCC che lo ha assistito. Se invece la domanda proviene da un creditore, il tribunale sceglie il liquidatore dal registro degli organismi di composizione della crisi, preferendo di regola gestori domiciliati nel distretto di corte d'appello del tribunale competente. Eventuali deroghe a questa regola territoriale devono essere espressamente motivate e comunicate al presidente del tribunale. 

Gli ordini al debitore e l'acquisizione dei beni 



La sentenza non si limita alle nomine, ma impone ordini severi e immediati. Il tribunale ordina al debitore di depositare, entro il termine perentorio di sette giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori. Inoltre, viene emesso l'ordine di consegna o di rilascio di tutti i beni che fanno parte del patrimonio destinato alla liquidazione. Questo ordine segna lo spossessamento materiale del debitore, salvo che il tribunale non ritenga, in presenza di ragioni specifiche e gravi, di autorizzare il debitore (o un terzo) a continuare a utilizzare temporaneamente alcuni di questi beni.

È importante sottolineare che questo provvedimento costituisce un titolo esecutivo e viene posto in esecuzione direttamente a cura del liquidatore nominato. La sentenza fissa anche un termine, non superiore a novanta giorni, entro il quale i creditori e i terzi che vantano diritti sui beni devono trasmettere al liquidatore, tramite posta elettronica certificata e a pena di inammissibilità, la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo. 

Il destino dei contratti pendenti 



Un nodo giuridico molto delicato riguarda i contratti non ancora del tutto eseguiti. Se al momento dell'apertura della liquidazione un contratto risulta ineseguito (o non compiutamente eseguito nelle sue prestazioni principali) da entrambe le parti, la sua esecuzione rimane sospesa. La decisione sul destino del contratto spetta al liquidatore: dopo aver sentito il debitore, il liquidatore deve dichiarare se intende subentrare nel contratto (assumendo così, dalla data del subentro, tutti gli obblighi relativi) oppure se intende sciogliersi dal contratto stesso.
Questa regola non vale per i contratti ad effetti reali se il trasferimento del diritto è già avvenuto. La controparte non deve però restare nell'incertezza a tempo indeterminato: può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine (non superiore a sessanta giorni) decorso il quale il contratto si intende automaticamente sciolto. Se il contratto prosegue, i crediti che maturano nel corso della procedura godono del privilegio della prededuzione; se invece viene sciolto, il contraente può insinuare al passivo il proprio credito derivante dal mancato adempimento, ma non ha alcun diritto al risarcimento del danno. 

Esempi concreti per comprendere la norma 



Consideriamo un consumatore che ha sottoscritto un contratto di abbonamento biennale per una pay-TV o per la fornitura di beni a consegne ripartite, di cui solo la prima parte è stata eseguita. Con l'apertura della liquidazione, l'abbonamento viene sospeso. Il liquidatore, valutando che continuare a pagare la pay-TV sarebbe un danno per i creditori (non essendo un bene essenziale), deciderà di sciogliersi dal contratto.
L'azienda fornitrice del servizio potrà chiedere di essere ammessa al passivo per le rate arretrate non pagate, ma non potrà pretendere dal liquidatore alcun risarcimento per la chiusura anticipata del contratto.
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