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Reverse charge IVA, la Commissione UE propone la proroga fino al 2030

Lunedì 19/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La Commissione europea propone di prolungare fino al 30 giugno 2030 l’applicazione di due strumenti di contrasto alle frodi IVA: il meccanismo facoltativo di inversione contabile (reverse charge) e il meccanismo di reazione rapida (Quick Reaction Mechanism, QRM).

L’iniziativa è contenuta nella proposta di direttiva COM(2026) 515 final, pubblicata il 1° ottobre 2026, che prevede la modifica degli articoli 199-bis e 199-ter della direttiva 2006/112/CE. Le disposizioni attualmente vigenti sono destinate a scadere il 31 dicembre 2026.

La proroga, tuttavia, non è ancora operativa: la sua entrata in vigore dipende dall’approvazione della proposta in sede europea e dal successivo adeguamento della legislazione nazionale.

Le conseguenze per la normativa italiana



In Italia, un’eventuale estensione europea interesserebbe le disposizioni temporanee dell’articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972, che assoggettano al reverse charge alcune operazioni considerate particolarmente esposte al rischio di evasione fiscale.

Tra queste rientrano:
  • le cessioni di telefoni cellulari, tablet, computer portatili, console da gioco e determinati dispositivi a circuito integrato;
  • i trasferimenti di quote di emissione di gas a effetto serra e di certificati relativi a gas ed energia elettrica;
  • le cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori.


In caso di approvazione della direttiva, sarà necessario intervenire sulla normativa nazionale per allineare la scadenza delle misure al 30 giugno 2030, secondo quanto previsto dall’articolo 17, ottavo comma, del DPR 633/1972.

La proroga proposta non riguarda invece le prestazioni di servizi nel settore edile, comprese quelle di pulizia, demolizione, installazione e completamento degli edifici. Per queste operazioni il reverse charge si fonda su differenti basi giuridiche europee e non è quindi soggetto alla scadenza oggetto della proposta.
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