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La governance societaria alla prova della paralisi gestionale: lo Studio n. 126-2025/I del Consiglio Nazionale del Notariato
Venerdì 29/05/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
Strumenti statutari, distinzioni concettuali e soluzioni operative per il superamento dello stallo nei Consigli di Amministrazione paritetici.
Nelle moderne dinamiche del diritto societario, la struttura paritetica della compagine sociale, tipica delle cosiddette società "fifty-fifty" o a ristretta base azionaria, rappresenta un modello organizzativo tanto diffuso quanto intrinsecamente vulnerabile. In tali contesti, la partecipazione all'organo gestorio tende a riflettere specularmente l'assetto del capitale, dando vita a una simmetria che esclude quasi sistematicamente l'inserimento di amministratori indipendenti o terzi. Se da un lato questa configurazione garantisce un perfetto equilibrio di controllo tra i soci fondatori, dall'altro finisce per traslare inevitabilmente le eventuali tensioni proprietarie sul piano della gestione ordinaria e straordinaria. Poiché il Consiglio di Amministrazione (CdA) opera secondo il principio maggioritario, la mancata convergenza su una delibera strategica espone l'ente al rischio immediato di una paralisi aziendale. In questo alveo normativo e operativo si inserisce lo Studio n. 126-2025/I del Consiglio Nazionale del Notariato, intitolato "Lo stallo decisionale nell'organo amministrativo delle società". L'elaborato offre una rigorosa disamina dottrinale e preziosi spunti di tecnica redazionale per consentire all'autonomia statutaria di prevenire la disgregazione aziendale provocata dal blocco decisionale gestorio. La demarcazione concettuale: "deadlock" vs. "stalemate"Un merito metodologico primario dello Studio risiede nella netta scomposizione tassonomica delle fenomenologie di blocco, frequentemente accumulate sotto la generica dicitura anglofona di "stallo". Il Notariato individua e separa nettamente il "deadlock" dallo "stalemate". Il "deadlock" propriamente detto configura una situazione di blocco fattuale e contingente, determinata da circostanze ex post o strutturalmente insite nella pariteticità dei voti (due fazioni equivalenti che si contrappongono), senza che vi sia una disposizione a monte deputata a provocare l'arresto. Al contrario, lo "stalemate" individua uno stallo di matrice squisitamente convenzionale, originato dall'applicazione di regole introdotte appositamente nello statuto o nei patti parasociali. È l'effetto collaterale di previsioni quali quorum deliberativi particolarmente elevati, clausole di unanimità o diritti di veto attribuiti a specifici amministratori. In questo secondo caso, lo stallo non rappresenta un incidente di percorso accidentale, bensì il risultato ponderato di un'architettura di governance intesa a salvaguardare le minoranze e a impedire l'imposizione unilaterale di decisioni apicali. Comprendere questa dicotomia è cruciale per il professionista incaricato di redigere lo statuto, giacché i rimedi preventivi devono variare in funzione della natura della paralisi da disinnescare. Lo stallo decisionale nell'organo amministrativo non deriva necessariamente da dinamiche "patologiche" quali l'inadempimento, ma trae sovente origine da divergenze "fisiologiche" legate a differenti filosofie gestionali, prospettive di sviluppo industriale o politiche di allocazione dei profitti. Dinamiche fisiologiche e il nodo delle astensioniCome posto in luce dallo Studio, il disaccordo in seno al consiglio non deve essere letto unicamente come un sintomo di crisi irreversibile. Esso è spesso l'espressione di una dialettica imprenditoriale ordinaria in merito a opzioni strategiche di lungo periodo o alla gestione del rischio. Tuttavia, lo stallo può manifestarsi anche in via incidentale per effetto di asimmetrie procedurali legate al funzionamento del collegio, tra cui spicca la disciplina dell'astensione. Lo Studio analizza minuziosamente l'impatto dell'astensione obbligatoria correlata a un conflitto di interessi (art. 2391 c.c.) e dell'astensione meramente volontaria. La vigente formulazione del diritto societario non prevede più l'obbligo assoluto di astensione per l'amministratore portatore di un interesse proprio, rimettendo la scelta alla sua discrezionalità ma gravandolo di precisi doveri di trasparenza e motivazione. Un'astensione volontaria non normata dallo statuto rischia di alterare le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, agendo da catalizzatore involontario del blocco. Il Notariato raccomanda pertanto di inserire clausole statutarie volte a regolamentare "ex ante" se l'amministratore astenuto debba o meno essere computato ai fini del quorum deliberativo, prevenendo condotte ostruzionistiche. I rimedi endo-organici: "casting vote" e Amministratore "On/Off"Per superare il blocco senza snaturare la composizione societaria o ricorrere a soggetti esterni, l'autonomia privata può attingere a strumenti endogeni all'organo amministrativo. Il meccanismo più collaudato è il "casting vote" (voto di prevalenza), clausola che attribuisce al voto espresso dal Presidente del CdA o da un consigliere designato un valore decisivo in caso di perfetta parità. Pur validata dalla prassi negoziale, questa tecnica solleva perplessità nelle società a partecipazione paritetica, in quanto l'attribuzione del voto di preferenza altera permanentemente la simmetria "fifty-fifty" a vantaggio della parte che ha il potere di esprimere la presidenza. Per ovviare a tale rigidità, lo Studio esamina la figura innovativa dell'amministratore delegato "on/off". Trattasi di un consigliere le cui deleghe gestionali o i cui poteri di sblocco rimangono del tutto quiescenti in regime di ordinaria amministrazione ("off"), per attivarsi automaticamente ("on") solo al verificarsi di una parità di voti su specifiche materie tassativamente elencate. Una volta risolta la singola situazione di stallo mediante l'esercizio del potere sussidiario, la delega speciale si disattiva, ripristinando l'assetto paritario originario. I rimedi esogeni e la riallocazione delle competenzeOve i meccanismi interni all'organo non appaiano idonei, le clausole statutarie possono disporre la traslazione del potere decisionale al di fuori del consiglio, investendo altri soggetti o organi sociali. Sul punto, viene richiamata la "provocatio ad populum", istituto particolarmente efficace nell'ambito delle S.r.l. in forza dell'art. 2479, primo comma, c.c. Tramite tale clausola, lo statuto attribuisce agli amministratori (o a una minoranza di essi) la facoltà di rimettere la decisione oggetto di stallo direttamente all'assemblea dei soci. Sotto il profilo dogmatico, lo Studio del Notariato formula un importante chiarimento: sebbene l'atto gestorio venga sostanzialmente deciso dalla compagine sociale riunitasi in assemblea, l'esecuzione formale della delibera rimane di esclusiva competenza degli amministratori. Di conseguenza, in capo a questi ultimi permane l'obbligo di verificare la conformità della decisione alla legge e allo statuto, nonché la responsabilità per i danni derivanti da un'eventuale esecuzione negligente. In alternativa, l'autonomia statutaria può guardare all'esterno della società mediante il deferimento della decisione a un terzo arbitratore, utilizzando gli schemi procedurali offerti dall'ordinamento, tra cui spicca il modello tipizzato dall'art. 838-quinquies c.p.c., volto alla rapida composizione dei contrasti sulla gestione. Sintesi dei rimedi statutari analizzati
I meccanismi di extrema ratio: “exit” e scioglimentoNelle ipotesi in cui il contrasto si riveli insanabile e tale da pregiudicare stabilmente la continuità dell'impresa, lo statuto deve apprestare soluzioni di rottura radicale del vincolo societario. Tra i rimedi organizzativi esaminati vi è la clausola “simul stabunt simul cadent” applicata al Consiglio: il persistere dello stallo per un determinato lasso temporale determina l'automatica decadenza dell'intero organo gestorio, costringendo i soci a procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Qualora anche tale tentativo fallisca, trovano ingresso le clausole di disinvestimento forzato (le cosiddette “clausole di exit”), mutuate dall'esperienza dei mercati internazionali, quali la “russian roulette” (o clausola della roulette russa) e il “Texas shoot-out”. Tali pattuizioni obbligano uno dei soci ad acquistare la quota dell'altro o a vendere la propria secondo un meccanismo di valorizzazione cieco, determinando l'uscita del socio dissenziente e la concentrazione del controllo. Da ultimo, lo Studio del Notariato evidenzia la legittimità di inserire nello statuto una clausola che elevi lo stallo decisionale dell'organo amministrativo a causa autonoma di scioglimento della società, integrando la fattispecie generale prevista dall'art. 2484, comma 1, n. 7 c.c. (impossibilità di funzionamento o conseguimento dell'oggetto sociale). Considerazioni conclusive: l'Importanza del trigger eventIn conclusione, lo Studio n. 126-2025/I del Consiglio Nazionale del Notariato riafferma la centralità assoluta dell'autonomia privata nella sartorializzazione dei modelli di governance. La redazione di efficaci clausole anti-stallo rappresenta una sfida tecnica di elevata complessità per il notaio e il consulente d'impresa. Il fulcro dell'intera impalcatura risiede nella rigorosa perimetrazione del “trigger event” (l'evento scatenante). Lo statuto deve definire con precisione millimetrica i presupposti temporali (es. un numero minimo di sedute deserte o deliberazioni rigettate) e procedurali che legittimano l'attivazione dei rimedi distruttivi o espropriativi. Una formulazione vaga o approssimativa rischierebbe infatti di trasformare uno strumento di salvaguardia aziendale in un'arma di ricatto in mano alle minoranze, compromettendo anziché preservare il valore primario della continuità dell'attività d'impresa. Riferimenti e fonti documentaliConsiglio Nazionale del Notariato, Studio n. 126-2025/I: "Lo stallo decisionale nell'organo amministrativo delle società", Estensore: Carlo Alberto Busi (Approvazione Commissione Studi d'Impresa: 15 marzo 2026; Pubblicazione: 30 aprile 2026). |
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