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Cassazione: appello ai soli effetti civili, giudice penale non può decidere il merito

Lunedì 25/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la sentenza n. 17971, depositata il 19 maggio 2026, la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla disciplina dell’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., in materia di impugnazioni proposte ai soli effetti civili nell’ambito del processo penale.

La Suprema Corte ha chiarito che, nei procedimenti soggetti a tale regime, il giudice penale di appello, una volta esclusa l’inammissibilità del gravame, non dispone della potestas iudicandi sulle domande risarcitorie. Ne consegue che lo stesso è tenuto a trasmettere gli atti al giudice civile competente per valore in grado di appello, secondo le regole proprie del processo civile.

In applicazione di tale principio, la Cassazione ha affermato che l’eventuale decisione nel merito adottata dal giudice penale deve essere annullata senza rinvio, con contestuale trasmissione degli atti al giudice civile competente.

Fonte: https://www.cortedicassazione.it
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