Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Previdenza complementare metalmeccanici: il contributo datoriale resta legato a Cometa ed esclude la portabilità a PIP e Fondi Aperti

Mercoledì 28/10/2026

a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il contributo aziendale alla previdenza complementare previsto dal CCNL dei metalmeccanici spetta unicamente ai lavoratori iscritti al Fondo Cometa e non può in alcun caso essere trasferito verso forme pensionistiche individuali o fondi aperti.

È questo il principio ribadito in piena convergenza da Federmeccanica e da Fiom-Cgil, intervenute a seguito di numerose segnalazioni relative a campagne promozionali promosse da intermediari finanziari e istituti di credito.

La disciplina contrattuale e l'esclusività del contributo

Sia l'associazione datoriale sia l'organizzazione sindacale hanno richiamato quanto stabilito dall'Articolo 15, Sezione Quarta, Titolo IV del CCNL di categoria (Cometa – Esclusività del contributo aziendale):
  • vincolo di iscrizione: l'obbligo contributivo in capo all'impresa sussiste esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Cometa e solo per tutta la durata dell'effettiva permanenza nel fondo negoziale;
  • requisito di contribuzione minima: il diritto all'apporto aziendale — fissato al 2,0% del minimo contrattuale, elevato al 2,2% per i lavoratori under 35 di nuova adesione — matura solo a condizione che il dipendente versi a proprio carico una quota almeno pari all'1,2% del minimo tabellare;
  • inapplicabilità della portabilità datoriale: il contratto collettivo esclude categoricamente la portabilità del contributo aziendale verso fondi individuali o aperti. La disciplina nazionale sancisce un legame indissolubile tra l'erogazione datoriale e l'adesione al fondo di categoria.

Le conseguenze operative per le imprese

Per gli uffici del personale e l'amministrazione d'impresa, le indicazioni operative sono vincolanti:
  • sospensione immediata del contributo: qualora un lavoratore decida di trasferire la propria posizione da Cometa a un PIP o a un Fondo Aperto, l'azienda deve cessare tempestivamente il versamento della quota datoriale (2,0% o 2,2%);
  • limitazione dei conferimenti: verso la nuova forma prescelta, il datore di lavoro potrà versare esclusivamente il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) maturando e, se espressamente richiesto dal lavoratore, la sola contribuzione a carico di quest'ultimo.

Impatto economico e trasparenza per i lavoratori

Il chiarimento congiunto mette in guardia i dipendenti dal rischio di subire un duplice pregiudizio economico:
  • perdita della contribuzione aziendale: la rinuncia al contributo datoriale comporta una decurtazione diretta dell'accantonamento pensionistico annuo compresa, a seconda del livello di inquadramento, tra circa 460 euro e oltre 830 euro;
  • incidenza dei costi di gestione: come evidenziato dalle parti, i fondi negoziali come Cometa presentano un Indicatore Sintetico dei Costi (ISC) sensibilmente più contenuto rispetto a quello applicato mediamente dai prodotti di mercato retail (PIP e Fondi Aperti), dove commissioni e spese accessorie incidono in misura maggiore sul rendimento netto finale.
Le associazioni territoriali degli industriali e le strutture sindacali hanno pertanto invitato le direzioni aziendali e i rappresentanti dei lavoratori a favorire una corretta e puntuale comunicazione interna, così da consentire scelte previdenziali pienamente consapevoli ed evitare condotte difformi dalle norme contrattuali vigenti.

In vista del 31 ottobre: un richiamo alla prudenza

A pochi giorni dall'imminente scadenza del 31 ottobre – un termine che sta fungendo da catalizzatore per le proposte commerciali spingendo molti dipendenti a interrogarsi sulla propria posizione – risulta evidente come vi sia ancora una diffusa e rischiosa confusione sul tema. 
A fronte di un quadro così delicato, appare fondamentale evitare decisioni affrettate.
La previdenza complementare richiede pianificazione e lucidità: perdere il contributo aziendale per una scelta impulsiva rischia di compromettere in modo irreversibile la costruzione del proprio montante pensionistico. 
In caso di dubbi, è sempre opportuno prendersi il tempo necessario per valutare le implicazioni di un trasferimento, rivolgendosi esclusivamente ai canali informativi ufficiali, agli uffici del personale o alle proprie rappresentanze sindacali.
Notizie
Oggi
I compensi percepiti per attività di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo possono...
 
Oggi
I Ministeri vigilanti hanno approvato le modifiche al Regolamento Unitario deliberate dall’Assemblea...
 
Oggi
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, con la sentenza n. 588 del 3 luglio...
 
Oggi
L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di pagamento delle sanzioni uniche derivanti...
 
Oggi
L’Agenzia delle Entrate definisce le modalità di accesso al regime di ravvedimento speciale...
 
Ieri
Dal 23 ottobre al 7 dicembre 2026 i datori di lavoro possono predisporre le richieste di nulla osta sul...
 
Ieri
La Corte costituzionale interviene sull’indennità risarcitoria prevista per i lavoratori...
 
Ieri
Il Dipartimento delle Finanze ha avviato una consultazione pubblica per valutare gli effetti dell’aumento...
 
Ieri
L’Agenzia delle Entrate rende disponibile il Servizio Anagrafico Massivo SM1.02 per controllare...
 
Ieri
Chiariti i criteri da applicare per verificare il superamento del limite di ricavi previsto per la cessazione...
 
Lunedì 26/10
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 20 ottobre 2026 il Decreto legislativo...
 
Lunedì 26/10
Periodi assicurativi maturati all’estero e pensione in cumulo, l’INPS chiarisce le regole...
 
Lunedì 26/10
È disponibile sul sito dell’INPS il servizio per presentare la domanda del Nuovo Bonus...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004