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Prescrizione del reato e effetti civili: la Corte costituzionale chiarisce la presunzione di innocenza

Giovedì 22/01/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la sentenza n. 2, depositata il 16 gennaio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 578, comma 1, del codice di procedura penale, in relazione alla presunta violazione del principio di presunzione di innocenza, affermando che non viola la presunzione di innocenza il comma 1 dell’articolo 578 del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice penale di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti civili, e non prevede, invece, che esso, analogamente a quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 578, rinvii per le questioni civili al giudice civile di pari grado.

Richiamando l’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo la Consulta ha inoltre chiarito che la presunzione di innocenza risulta violata solo quando il giudizio risarcitorio conduca all'attribuzione di una responsabilità penale in capo a un soggetto ormai prosciolto. Tale rischio, tuttavia, non sussiste nell’ipotesi disciplinata dall’articolo 578, comma 1, poiché il giudice penale dell’impugnazione è chiamato a pronunciarsi esclusivamente sugli effetti civili, secondo i criteri della responsabilità civile, senza rivalutare la responsabilità penale dell’imputato.

Fonte: https://www.cortecostituzionale.it
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