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La stabilità della vendita forzata concorsuale nel Codice della Crisi
Mercoledì 03/06/2026
a cura di AteneoWeb S.r.l.
I rilanci tardivi convenzionali e i confini dell’art. 217 CCII.
Introduzione: il nuovo paradigma della liquidazione concorsuale nel CCIIIl concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto dall’art. 25-sexies CCII, rappresenta un istituto marcatamente orientato alla rapidità e all'efficienza del realizzo dell'attivo. Ai sensi dell'art. 25-septies, comma 2, CCII, le operazioni di liquidazione sono affidate a un liquidatore giudiziale, il quale vi provvede applicando, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di concordato preventivo (art. 114 CCII) e, per il tramite di quest'ultimo, le regole dettate per la liquidazione giudiziale agli artt. 216 e 217 CCII. L'attuale assetto normativo segna una profonda discontinuità rispetto alla previgente disciplina fallimentare (R.D. 267/1942). Il legislatore della crisi ha operato una precisa scelta di campo, espungendo definitivamente dal sistema il meccanismo del c.d. "rilancio del decimo" (già previsto dall'art. 107, comma 4, l.fall.), istituto che consentiva di porre nel nulla l'esito di una gara regolare a fronte di un'offerta migliorativa tardiva. Nel vigore del Codice della Crisi, il baricentro del subprocedimento di vendita si è spostato dalla massimizzazione atomistica del prezzo del singolo bene alla tutela dell'affidamento del mercato e della stabilità dei trasferimenti coattivi, assunti quali vettori di efficienza macroeconomica dell'intero sistema delle vendite giudiziarie. Il perimetro dell'autonomia del liquidatore e l'illegittimità delle clausole atipiche di riapertura della garaCi si domanda se, nell'esercizio del potere ordinatorio riconosciuto al liquidatore dall’art. 216 CCII in ordine alla determinazione delle "modalità competitive" della vendita, sia legittimo inserire nell'avviso di gara una clausola che attribuisca a qualunque terzo la facoltà di riaprire l'asta entro un termine perentorio (es. 10 giorni), offrendo un sovrapprezzo predeterminato (es. il 20% in più rispetto al prezzo di aggiudicazione). La risposta deve essere negativa. Sebbene l'art. 216 CCII conceda al professionista un'ampia elasticità nella strutturazione del procedimento competitivo, tale autonomia non può spingersi sino alla violazione di norme imperative e dei principi generali dell'ordinamento concorsuale:
Pertanto, una siffatta clausola inserita nell'avviso di vendita potrebbe essere affetta da nullità o inefficacia originaria. L'eventuale provvedimento del liquidatore volto a dare esecuzione a tale clausola – disponendo la riapertura della gara – legittimerebbe l'aggiudicatario pretermesso a esperire immediato reclamo ex artt. 124 o 133 CCII. L'istanza ex art. 217 CCII del partecipante escluso: il bilanciamento tra "giusto prezzo" e principio di autoresponsabilitàUn profilo di frequente riscontro pratico concerne l'attivazione del potere di blocco della vendita devoluto al Giudice Delegato dall’art. 217, comma 1, CCII. Si ipotizzi il caso in cui un soggetto, escluso dalla gara telematica per aver prestato una cauzione insufficiente, formuli istanza al Giudice offrendo, ad esempio, un prezzo cauzionato superiore del 25% rispetto al prezzo di aggiudicazione. L'art. 217 CCII legittima il Giudice a "impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo". Nell'esegesi del concetto di "notevole inferiore", la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato un orientamento rigoroso, applicabile a fortiori sotto il vigore del CCII: Il "giusto prezzo" non è un valore teorico, statico o astrattamente ricavabile dalla relazione di stima del perito stimatore, bensì il valore endoprocedimentale emerso dall'effettivo e corretto dispiegarsi del gioco della domanda e dell'offerta in un mercato trasparente e adeguatamente pubblicizzato (si veda, Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 22570 del 26 luglio 2023). Nel caso di specie, la decisione del magistrato non potrà prescindere da due argomenti dirimenti:
Di conseguenza, l'istanza ex art. 217 CCII andrà probabilmente incontro a un provvedimento di rigetto, dovendo il Giudice confermare la definitività del trasferimento in capo all'aggiudicatario regolare. Considerazioni conclusive sui riflessi sistemici della stabilità del trasferimentoIn conclusione, l'architettura delle vendite nel Codice della Crisi configura una netta preferenza per la certezza del diritto rispetto all'opportunismo economico di breve periodo. La reintroduzione convenzionale di forme di rilancio post-aggiudicazione nell'avviso di vendita si pone in aperto contrasto con la ratio degli artt. 216 e 217 CCII, vulnerando la credibilità delle procedure concorsuali. Allo stesso modo, il sindacato del Giudice sulle vendite non può trasformarsi in un'arena di negoziazione tardiva per soggetti rimasti soccombenti o escluse a causa del mancato rispetto delle rigide prescrizioni formali di gara. La stabilità dell'aggiudicazione si conferma, dunque, non solo come regola di protezione del singolo acquirente, ma come vero e proprio principio di efficienza collettiva del mercato della crisi d'impresa. |
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