Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

La mappa degli errori nei bilanci del Terzo Settore: le trappole formali e sostanziali da evitare

Lunedì 25/05/2026

a cura di AteneoWeb S.r.l.
L’analisi dei flussi di deposito dei bilanci degli ETS evidenzia come la transizione verso i nuovi schemi ministeriali rappresenti ancora una sfida tecnica notevole per molti amministratori del non profit.



Spesso, la buona fede e l'orientamento alla missione sociale mettono in secondo piano il rigore contabile, traducendosi in errori formali e sostanziali che costringono gli uffici del RUNTS a sospendere le pratiche o a richiedere rettifiche. 

Comprendere quali siano le anomalie più ricorrenti è fondamentale per blindare i bilanci ed evitare contestazioni che minano la reputazione dell'ente.

Le amnesie del raffronto temporale e le incongruenze della liquidità



L'errore formale statisticamente più diffuso risiede nella mancata o parziale compilazione della colonna relativa all'esercizio precedente. 

Tutti i modelli ministeriali (dall'A al D) esigono infatti l'esposizione comparativa dei dati contabili: accanto alla colonna dell'anno di rendicontazione (t) deve obbligatoriamente comparire la colonna dell'anno precedente (t-1). Lasciare in bianco questa sezione, adducendo come scusa il fatto che i dati siano già stati approvati l'anno prima, è motivo di immediato rigetto della pratica.

Il nodo della liquidità



Strettamente connesso a questo aspetto è il "nodo della liquidità". Gli uffici di controllo del RUNTS riscontrano frequenti disallineamenti tra i saldi di cassa e banca. Una regola basilare di quadratura contabile prevede che la liquidità finale dell'esercizio precedente (indicata nella colonna t-1) debba coincidere al centesimo con la liquidità iniziale dell'esercizio corrente. Inoltre, nel Modello D (Rendiconto per cassa), l'esatta giacenza finanziaria complessiva alla chiusura del periodo deve trovare esatta corrispondenza nel riquadro di sintesi posizionato in calce allo schema contabile. Errori di distrazione o una cattiva riconciliazione degli estratti conto bancari generano incongruenze matematiche che bloccano l'iter di validazione.

La trappola delle "Attività Diverse" e la trasparenza delle raccolte fondi



Sotto il profilo sostanziale, le criticità maggiori emergono nella classificazione dei proventi e degli oneri tra le varie macro-aree. 

Il Codice del Terzo Settore distingue rigidamente le attività di interesse generale (lettera A dello schema) dalle cosiddette "Attività Diverse" (lettera B), ovvero quelle attività commerciali o collaterali ammesse dall'articolo 6 del CTS a condizione che siano secondarie e strumentali.

Soglie del 30% e 66%



Il legislatore ha stabilito dei tetti precisi per le attività diverse: esse non possono superare il 30% delle entrate complessive dell'ente o, in alternativa, il 66% dei costi complessivi. Molti enti omettono di indicare nella Relazione di missione o in calce al rendiconto finanziario quale dei due parametri di legge abbiano scelto di adottare per verificare il rispetto del limite. Peggio ancora, alcuni inseriscono erroneamente tra le attività di interesse generale quote e contributi che derivano invece da vere e proprie attività commerciali corrispettive svolte verso terzi, configurando una falsa rappresentazione della natura fiscale dell'ente.

Rendiconto raccolte fondi separato



Un'altra grave dimenticanza riguarda le raccolte pubbliche occasionali di fondi. Quando un ETS organizza mercatini, cene solidali o eventi di piazza, non può limitarsi a inserire il saldo netto o i totali macro all'interno della Lettera C del bilancio ordinario o del rendiconto per cassa. L'articolo 87 del CTS impone la redazione di un rendiconto specifico e separato per ogni singolo evento di raccolta fondi, accompagnato da una chiara relazione illustrativa. Questo sotto-rendiconto (redatto secondo le linee guida del Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022) deve essere tassativamente allegato al bilancio principale al momento del deposito sul RUNTS.

Formati digitali e carenze documentali



Infine, non vanno trascurate le barriere tecnologiche. Il RUNTS accetta esclusivamente documenti in formato PDF/A, uno standard internazionale studiato per l'archiviazione a lungo termine che garantisce l'inalterabilità del file. Salvare un semplice documento Word in un PDF tradizionale non è sufficiente.

A questo si aggiunge la frequente omissione dei documenti a corredo: inviare il bilancio privo del relativo verbale di approvazione dell'assemblea o dimenticare di far firmare digitalmente i file dal legittimo rappresentante legale sono vizi di forma che invalidano l'intero adempimento, costringendo i professionisti e i consulenti a faticosi interventi di correzione ex-post.
Notizie
Oggi
Affinché i costi siano individuabili, i documenti contabili devono riportare natura, qualità...
 
Oggi
Come già preannunciato il Governo ha approvato lo scorso 22 maggio 2026 un DL d’urgenza,...
 
Oggi
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le condizioni per l’accesso al beneficio fiscale in caso...
 
Oggi
Con la Circolare n. 59 del 20 maggio 2026 l’Inps è intervenuto per chiarire l’applicazione...
 
Oggi
INPGI fissa le regole per il versamento dei contributi minimi 2026: scadenze, riduzioni per anzianità...
 
Oggi
Nella nuova Circolare Inps il dettaglio di tutte le fasce reddituali e i corrispondenti importi aggiornati...
 
Ieri
Il quadro normativo del Concordato Preventivo Biennale (CPB) per il biennio 2026-2027 si delinea con...
 
Ieri
Il DL Carburanti quater (D.lgs n. 89/2026), introduce un pacchetto di misure tributarie a favore di cittadini...
 
Ieri
La conversione del DL n. 38/2026 estende la definizione agevolata anche ai debiti di Regioni ed enti...
 
Ieri
Il nuovo Osservatorio Inps fotografa il settore artistico-culturale e sportivo: aumenta il numero dei...
 
Ieri
Una nuova indagine della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro e Anffas Nazionale evidenzia le criticità...
 
Ieri
Il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 7-2026/CTS, offre una ricognizione sistematica...
 
Martedì 26/05
La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la legge di conversione del D.L. n. 38/2026, il...
 
Martedì 26/05
L'Agenzia delle Entrate amplia l'accesso alle informazioni su corrispettivi e fatture di debitori e coobbligati,...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004