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Fondi Paritetici Interprofessionali: le indicazioni del Ministero per il calcolo delle spese di funzionamento

Venerdì 30/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Il Ministero del Lavoro pubblica la circolare operativa con i criteri di determinazione delle soglie massime e della base imponibile per la gestione dei fondi, in attuazione delle Linee Guida.

Con la Circolare n. 12 del 27 ottobre 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito le istruzioni operative per il calcolo delle soglie massime destinate alle spese di funzionamento dei Fondi Paritetici Interprofessionali, applicando quanto previsto dal paragrafo 4.2 delle Linee Guida adottate con il Decreto Direttoriale n. 227 dell'11 maggio 2026.

Base imponibile e perimetro delle spese



Il documento definisce le voci che rientrano nelle spese di funzionamento (relative all'organizzazione, gestione e controllo delle sedi nazionali e territoriali, inclusi i costi propedeutici alla realizzazione dei piani formativi a partire dal 2027). Tali spese devono rispettare una soglia percentuale annuale calcolata esclusivamente sulle risorse incassate derivanti dal gettito dello 0,30% e sulle eventuali risorse integrative. La circolare specifica inoltre che tutte le altre entrate (come i residui di avvisi precedenti non assegnati, i recuperi sulle risorse erogate, il saldo attivo finanziario o le disponibilità da mobilità in entrata) non possono essere destinate a tali spese né computate nella base imponibile.   

Le modalità di calcolo: quote e scaglioni



L'ammontare annuale delle spese di funzionamento è determinato su base ponderata attraverso un calcolo strutturato in tre passaggi (Step):   
  • Quota base (Step 1): un'aliquota media complessiva calcolata ripartendo i lavoratori delle imprese attive aderenti in tre fasce di scaglione (fino a 250.000, da 250.001 a 999.999, e da 1.000.000 in poi) sulla base di percentuali fisse;
  • Quota addizionale (Step 2): una quota addizionale fissa applicata direttamente in base alla consistenza numerica dei lavoratori aderenti al singolo Fondo;  
  • Quota addizionale ulteriore (Step 3): eventuali incrementi previsti al ricorrere di specifiche circostanze (quali la sospensione della verifica di autorizzazione, esigenze di adeguamento organizzativo nei primi anni di attuazione, lo status di fondo di nuova autorizzazione o la presenza di articolazioni territoriali in almeno cinque Regioni). Per quest'ultima fattispecie territoriale, la circolare ribadisce il rispetto del tetto massimo complessivo del 20%.   


Il documento ministeriale correda le istruzioni con specifici casi esemplificativi pratici per facilitare l'applicazione corretta delle formule di calcolo da parte dei Fondi.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it
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