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CPB, cambio dell’attività prevalente: quando scatta la cessazione del concordato

Venerdì 30/10/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


La modifica delle attività esercitate durante il biennio concordatario può incidere sulla permanenza nel Concordato Preventivo Biennale, soprattutto quando cambia l’attività prevalente e il relativo indice sintetico di affidabilità fiscale. L’Agenzia delle Entrate chiarisce come valutare queste situazioni.

Con la FAQ n. 3 del 13 ottobre 2026 l’Agenzia delle Entrate interviene sulle cause di cessazione del Concordato Preventivo Biennale (CPB), previste dall’articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024, esaminando due casi di modifica dell’attività prevalente nel corso del biennio concordatario.

Il primo riguarda un contribuente che, prima del biennio, svolgeva sia un’attività di taglio e piallatura del legno, prevalente e associata all’ISA D09U, sia un’attività di commercio al dettaglio di mobili per la casa, secondaria e associata all’ISA M29U. Nel corso del concordato, l’attività commerciale diventa prevalente.

Il secondo caso riguarda un contribuente che, prima del biennio, esercitava esclusivamente l’attività di taglio e piallatura del legno, sulla cui base era stata formulata la proposta di CPB. Durante il concordato, avvia anche il commercio al dettaglio di mobili per la casa, che diventa l’attività prevalente.

Quando si verifica la cessazione dal CPB



L’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto CPB prevede la cessazione del concordato a partire dal periodo d’imposta in cui il contribuente modifica l’attività svolta rispetto a quella esercitata nell’anno precedente il biennio concordatario. La cessazione non opera se per la nuova attività è previsto il medesimo ISA applicato per la proposta concordataria.

Richiamando anche i chiarimenti già forniti in materia di ISA e la FAQ n. 6 del 25 ottobre 2024, l’Agenzia precisa che l’aggiunta di attività o la modifica della loro composizione non determina automaticamente la cessazione dal concordato: occorre considerare l’attività prevalente e l’indice ISA applicabile.

Il chiarimento delle Entrate



Per entrambi i casi prospettati, l’Agenzia ritiene che si verifichi una causa di cessazione dal CPB quando, nel corso del biennio concordatario, cambia in modo sostanziale l’attività prevalente rispetto a quella prevalente nell’anno precedente il concordato, purché l’attività aggiunta o modificata non rientri nello stesso ISA sul quale è stata formulata la proposta.

Il chiarimento evidenzia quindi la rilevanza del cambiamento dell’attività prevalente ai fini della permanenza nel regime concordatario, quando tale cambiamento comporta l’applicazione di un ISA diverso da quello utilizzato per elaborare la proposta.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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