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Conciliazione vita-lavoro: esonero contributivo per le aziende certificate

Lunedì 14/09/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Definite le regole per l’accesso all’esonero contributivo previsto dal decreto-legge n. 62/2026 in favore delle aziende che adottano politiche organizzative orientate alla conciliazione tra famiglia e lavoro, alla maternità, alla paternità e alla gestione dei carichi di cura familiare.

Il Decreto del 10 settembre 2026, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, stabilisce le procedure per il conseguimento della certificazione e le modalità di concessione dell’esonero contributivo a partire dal 2026.

La certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro



Per accedere alla misura le aziende devono essere in possesso della certificazione per la conciliazione tra famiglia e lavoro, rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati. I requisiti minimi di riferimento sono quelli previsti dalla UNI/PdR 192:2026, che individua specifici indicatori (KPI) relativi alle politiche aziendali a sostegno della famiglia, con particolare attenzione alla maternità, alla paternità e ai carichi di cura.

La certificazione ha una validità di 36 mesi. L’esonero contributivo decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 62/2026 e può essere riconosciuto per tutta la durata della certificazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Esonero fino all’1% e domanda all’INPS



L’agevolazione consiste in una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura non superiore all’1%, con un limite massimo di 50.000 euro annui per azienda. Il beneficio viene parametrato su base mensile e fruito in relazione alle mensilità di validità della certificazione.

Le aziende interessate devono presentare domanda esclusivamente in via telematica all’INPS, tramite il rappresentante legale, un delegato o i soggetti abilitati. Nella domanda devono essere indicati, tra l’altro, i dati dell’azienda, la retribuzione media mensile, l’aliquota contributiva datoriale e la forza aziendale media stimate per il periodo di validità della certificazione, oltre agli estremi della certificazione posseduta.

L’INPS verifica le domande e autorizza la fruizione dell’esonero. Qualora le richieste ammissibili eccedano le risorse disponibili, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto. La dotazione finanziaria è pari a 7 milioni di euro per il 2026 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Il decreto prevede infine controlli da parte dell’INPS sul possesso dei requisiti e stabilisce che, in caso di fruizione indebita dell’esonero, il datore di lavoro è tenuto a versare i contributi dovuti e le relative sanzioni, ferma restando l’eventuale responsabilità penale.

Fonte: https://www.lavoro.gov.it
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