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Avvocato parte in causa, vietato contattare direttamente il giudice senza la controparte

Lunedì 31/08/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Il CNF ribadisce il divieto di interlocuzioni personali con il magistrato sulla causa fuori dall’udienza e in assenza della controparte: la regola vale anche per l’avvocato che agisce in proprio.

È illecito disciplinare per l’avvocato contattare personalmente il magistrato, fuori dall’udienza e senza la presenza della controparte, per discutere di una causa in corso. Il principio si applica anche quando il professionista è parte del procedimento e si difende personalmente, eventualmente con l’assistenza di un altro difensore.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale Forense, con la Sentenza n. 81 del 20 marzo 2026, precisando che il divieto previsto dall’articolo 53, comma 2, del Codice deontologico forense rappresenta una diretta espressione dei doveri di correttezza e lealtà che devono guidare l’attività professionale.

Il caso riguardava un avvocato coinvolto in un procedimento civile nel quale era comunque assistito da un difensore. Il professionista aveva inviato direttamente al giudice una email contenente precedenti giurisprudenziali a sostegno della propria posizione, dopo che il magistrato si era riservato sulla causa.
Secondo il CNF, il divieto opera anche nei confronti dell’avvocato-parte, in applicazione degli articoli 2 e 9 del Codice deontologico. 

Non si configura, quindi, una disparità di trattamento rispetto alla parte priva della qualifica professionale: l’obbligo deontologico deriva proprio dalla particolare posizione dell’avvocato e dai doveri di correttezza e lealtà connessi all’esercizio della professione.

Fonte: https://codicedeontologico-cnf.it
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