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Assetti organizzativi e strumenti di prevenzione: il test pratico come dispositivo di autodiagnosi e il regime semplificato

Martedì 23/06/2026

a cura di AteneoWeb S.r.l.
Il test pratico previsto dal Codice della crisi si conferma uno strumento centrale di autovalutazione degli assetti organizzativi. Tra funzione preventiva e regime semplificato per le imprese minori, il modello rafforza il controllo interno e la verifica della sostenibilità finanziaria.

Il ruolo del test negli assetti organizzativi adeguati



La disciplina della gestione della crisi d'impresa ha vissuto una profonda evoluzione sistemica verso la cultura della prevenzione e dell'emersione anticipata delle anomalie gestionali. In questo contesto, il test pratico per la verifica della perseguibilità del risanamento si inserisce come uno strumento operativo direttamente connesso agli obblighi di matrice societaria e codicistica. 

Il richiamo al test contenuto nell'articolo 3, comma 3, lett. c) del CCII conferma la sua natura di strumento di ausilio strettamente integrato con i doveri organizzativi dell'imprenditore. 

La norma stabilisce chiaramente che l'impresa dotata di misure idonee, se di minori dimensioni, o di assetti organizzativi adeguati deve disporre nativamente degli elementi informativi necessari non solo per la compilazione della lista di controllo particolareggiata, ma anche per l'effettuazione stessa del test. 

La complessità e la strutturazione di tali assetti organizzativi sono valutate dal legislatore secondo un principio di stretta proporzionalità, tenendo conto delle dimensioni dell'impresa e della minore complessità delle misure idonee rispetto agli assetti strutturati. 

Di conseguenza, l'esecuzione periodica del test non deve essere confinata al momento patologico dell'accesso alla composizione negoziata, ma assume la funzione di un vero e proprio stress-test dell'adeguatezza degli assetti contabili e amministrativi dell'organizzazione aziendale.

 Qualora l'impresa si trovi nell'impossibilità di estrapolare tempestivamente e con accuratezza i dati richiesti dal modello ministeriale – quali il debito operativo corrente, il perimetro delle linee autoliquidanti non commerciali o la corretta normalizzazione del margine operativo lordo – viene a configurarsi una palese e immediata evidenza di carenza nei sistemi di monitoraggio continuativo e nei flussi informativi interni. 

Tale deficit deve essere sanato tempestivamente dall'organo di gestione per non incorrere nelle responsabilità connesse alla violazione dei doveri di cui all'art. 2086 c.c.

Lo "stato stazionario" come meccanismo di autodiagnosi per le imprese sane



Poiché la Sezione I del decreto chiarisce espressamente che il test pratico non ha l'obiettivo di diagnosticare la crisi, bensì di contribuire alla sua prognosi misurando il grado di difficoltà del percorso di risanamento, lo strumento si rivela un prezioso meccanismo di autodiagnosi strategica anche per le imprese in perfetto equilibrio fisiologico e operativo. 

Per un'impresa sana, l'applicazione sistematica di questo modello quantitativo offre una serie di rilevanti vantaggi gestionali: 
  • simulazione della sostenibilità inerziale: calcolare periodicamente il rapporto tra il debito da servire (A) e i flussi annui (B) permette all'imprenditore di quantificare il numero teorico di anni necessari all'estinzione dell'esposizione debitoria complessiva, ipotizzando l'utilizzo della sola cassa generata dalla gestione ordinaria ricorrente. 


Un posizionamento del quoziente al di sotto dell'unità ( A / B ≤ 1 ) o comunque entro la soglia critica di 3 rappresenta una certificazione interna di solidità e l'assenza di criticità finanziarie rilevanti; 

 
  • fotografia della traiettoria in assenza di discontinuità: l'adozione del postulato metodologico dello "stato stazionario" esclude deliberatamente le variabili e le assunzioni sulle prospettive di andamento futuro, neutralizzando altresì le oscillazioni temporali del capitale circolante netto. Questo consente all'impresa sana di ottenere una proiezione oggettiva della propria traiettoria economico-finanziaria a politiche invariate. Se da tale simulazione preventiva dovesse emergere un progressivo deterioramento del rapporto A/B verso le soglie d'allarme, l'organo amministrativo sarebbe posto in condizione di intervenire con eccezionale tempestività anticipatoria, molto prima che l'anomalia interna si traduca in una crisi conclamata o in una perdita dell'equilibrio economico. 

Il regime semplificato per le imprese minori e meno strutturate



Sempre in ossequio al principio di proporzionalità e al fine di garantire la sostenibilità amministrativa dello strumento per le strutture aziendali caratterizzate da minore complessità organizzativa, il decreto introduce una metodologia di calcolo fortemente semplificata riservata alle "imprese minori". 

Nelle imprese minori, le grandezze macroeconomiche A e B vengono ridotte a parametri prettamente contabili e documentali, facilmente estraibili dalla contabilità generale: 

1. il debito da servire (A) semplificato



È costituito dalla somma algebrica delle seguenti tre voci: 
  • (+) il debito scaduto nei confronti di qualsiasi soggetto creditore; 
  • (+) le rate scadenti nel primo anno successivo del debito già oggetto di rateizzazione e dei contratti di mutuo e di finanziamento; 
  • (-) la mera giacenza liquida disponibile nei conti correnti bancari. 

2. i flussi al servizio del debito (B) semplificati



Vengono determinati muovendo in via retrospettiva dai dati storici consolidati dell'anno precedente: 
  • (+/-) il risultato netto d'esercizio della gestione economica dell'anno precedente; 
  • (+) gli ammortamenti stanziati nel corso del medesimo esercizio precedente; 
  • (+) gli oneri straordinari registrati nell'anno precedente; 
  • (-) i proventi straordinari contabilizzati nel medesimo anno precedente. 


L'ammontare complessivo così calcolato per il rapporto semplificato A/B sottostà ai medesimi criteri interpretativi e alle medesime soglie di gravità previste per il test ordinario, guidando l'imprenditore nella valutazione delle difficoltà gestionali. 

Significativamente, la disposizione ministeriale estende la facoltà di applicazione di questo specifico esercizio semplificato anche alle imprese diverse dalle imprese minori, qualora si trovino prive delle necessarie competenze interne particolarmente evolute. 

La norma chiarisce che tale opzione non opera in sostituzione tecnica del test ordinario, ma rappresenta uno strumento per ottenere comunque un'indicazione di massima rapida e accessibile sul proprio andamento futuro in assenza di iniziative in discontinuità. 

Viene così garantito un presidio minimo di controllo e di autodiagnosi contabile anche all'interno delle organizzazioni societarie meno strutturate, salvaguardando lo spirito preventivo del codice della crisi.
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