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ZES Unica Mezzogiorno, istituito il codice tributo per il credito d’imposta aggiuntivo 2025

Lunedì 18/05/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’Agenzia delle Entrate definisce il codice tributo da utilizzare in compensazione per il credito d’imposta aggiuntivo destinato alle imprese che hanno investito nella ZES Unica del Mezzogiorno.
Con la Risoluzione n. 18/E del 15 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta aggiuntivo riconosciuto alle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nella ZES Unica per il Mezzogiorno nel corso del 2025.
L’agevolazione riguarda le imprese che hanno trasmesso la comunicazione integrativa all’Agenzia nel periodo compreso tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 448, della Legge di Bilancio 2026.

Come funziona il credito d’imposta aggiuntivo
Il contributo aggiuntivo è stato determinato nella misura del 14,6189% del credito d’imposta richiesto con la comunicazione integrativa.
Le modalità operative e il modello di comunicazione erano stati definiti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 56564/2026, che ha disciplinato anche l’invio telematico delle istanze.

Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate nel corso del 2026. L’importo disponibile sarà consultabile dai beneficiari all’interno del proprio cassetto fiscale.

Per l’utilizzo dell’agevolazione è stato istituito il codice tributo “7041” , denominato “Credito d’imposta aggiuntivo investimenti ZES Unica – articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2025, n. 199”.
Il codice deve essere indicato nella sezione “Erario” del modello F24, nella colonna “importi a credito compensati”; in caso di riversamento dell’agevolazione, invece, va riportato nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” dovrà essere indicato l’anno di sostenimento dei costi agevolati, nel formato “AAAA”.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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