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Welfare aziendale: nei fringe benefit anche l’affitto e gli interessi sul mutuo prima casa

Martedì 12/03/2024, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con la Circolare n. 5/E del 7 marzo l’Agenzia delle Entrate ha illustrato le novità in materia di redditi di lavoro dipendente introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e dal decreto Anticipi (Dl n. 145/2023).

Il documento, oltre ad occuparsi delle novità fiscali in materia di welfare aziendale, illustra il trattamento integrativo speciale per i lavoratori del settore turistico, ricettivo e termale e gli effetti fiscali relativi alle norme sul riscatto dei periodi non coperti da retribuzione. 

Relativamente alle misure fiscali per il welfare aziendale la Circolare esamina le novità introdotte dall'articolo 1, commi 16 e 17 della Legge di Bilancio 2024, e precisa che, limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga all’art. 51 del Tuir, non concorrono al reddito di lavoro dipendente, entro il limite di 1.000 euro, non solo il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, ma anche le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa, anche se il contratto di affitto o il mutuo sono intestati al coniuge o a un altro familiare del dipendente. 
Il limite sale a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

L’Agenzia fornisce chiarimenti anche sulle modalità per determinare il compenso in natura in caso di prestiti concessi al lavoratore, con particolare riguardo al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e sulla riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato dal 10 al 5%.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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