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Violazioni del codice della strada - Emanato il decreto che regolamenta il procedimento di notificazione dei verbali di accertamento tramite PEC

Lunedì 29/01/2018, a cura di TuttoCamere.it


A decorrere dal 31 gennaio 2018 le notificazioni dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada arriveranno sulla casella di posta elettronica certificata (PEC).

E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018, il Decreto interministeriale 18 dicembre 2017, recante "Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata".

Precisiamo subito che, attualmente, il comma 3, dell'art. 201 (rubricato: Notificazione delle violazioni) del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), prevede che alla notificazione delle violazioni "si provvede a mezzo degli organi indicati nell'art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale".

Le modalità previste dal Codice di procedura civile sono quelle dettate dall'art. 149-bis del C.P.C. - inserito dall'art. 4, comma 8, lett. d) del D.L. n. 193/2009, convertito dalla L. n. 24/2010 - secondo il quale "Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo".

Il nuovo decreto interministeriale, previsto dall'art. 20, comma 5 quater, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 (recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»), disciplina ora il procedimento di notificazione, tramite posta elettronica certificata (PEC), dei verbali di contestazione, redatti dagli organi di polizia stradale, a seguito dell'accertamento di violazioni del codice della strada.

I punti salienti del decreto possono essere così sintetizzati:

1) la notificazione mediante PEC avviene secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) e del D.P.R. n. 68/2005 (recante disposizioni per la notificazione degli atti amministrativi mediante PEC) (art. 2, comma 2).

2) La notificazione dei verbali di contestazione si effettua nel rispetto dei termini previsti dal codice della strada nei confronti:


a) di colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito ed abbia fornito un valido indirizzo PEC, ovvero abbia un domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative;
b) del proprietario del veicolo con il quale è stata commessa la violazione, ovvero di un altro soggetto obbligato in solido con l'autore della violazione ai sensi dell'art. 196 del codice della strada, quando abbia domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis del CAD e delle relative disposizioni attuative, ovvero abbia, comunque, fornito un indirizzo PEC all'organo di polizia procedente, in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito (art. 3, comma 1).


3) Qualora non sia stato comunicato al momento della contestazione, l'indirizzo PEC dell'autore della violazione, ovvero qualora la contestazione della violazione non sia stata effettuata al momento dell'accertamento dell'illecito, l'indirizzo PEC del proprietario del veicolo o di altro soggetto, di cui alla precedente lettera b), deve essere ricercato, dall'ufficio da cui dipende l'organo accertatore o che ha redatto il verbale di contestazione, nei pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbia accesso (art. 3, comma 2).

4) Il messaggio di PEC inviato ai destinatari del verbale di contestazione deve contenere nell'oggetto la dizione «Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal codice della strada» ed in allegato:


a) una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale;
b) copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione (se formato su supporto analogico), con attestazione di conformità all'originale, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione con attestazione di conformità all'originale;
c) ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.


Tutti gli allegati e i documenti informatici che contengono degli allegati devono essere sottoscritti con firma digitale e trasmessi con formati aperti, standard e documentati (art. 4).

5) I verbali di accertamento si considerano spediti, per gli organi di polizia stradale, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e notificati a colui che ha commesso la violazione e al proprietario del veicolo, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC.
La ricevuta di avvenuta consegna fa in ogni caso piena prova dell'avvenuta notificazione del contenuto del messaggio ad essa allegato (art. 5, commi 1 e 2).

6) Qualora la notificazione mediante PEC dei verbali di accertamento in questione non sia possibile per causa imputabile al destinatario o per qualsiasi altra causa, la procedura di notificazione avviene nei modi e nel rispetto delle forme e dei termini del codice della strada, con oneri a carico del destinatario (art. 5, comma 3).

7) Quali saranno i soggetti coinvolti? La notifica tramite PEC sarà la regola nei confronti di tutti quei soggetti che, per legge, sono tenuti a dotarsi di una PEC (aziende e professionisti) e per i privati interessati a questa opportunità

Per scaricare il testo del decreto 18 dicembre 2017 clicca qui.
Per scaricare il testo del D.P.R. n. 68/2005 clicca qui.

Fonte: https://www.tuttocamere.it
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