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Valutazione di impatto ambientale (VIA) - Pubblicato un nuovo decreto legislativo di attuazione della normativa europea

Mercoledì 26/07/2017, a cura di TuttoCamere.it


E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2017, il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114". Allo stato attuale, da un'analisi della durata media delle procedure di competenza statale, si riscontrano tempi medi per la conclusione dei procedimenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di circa 3 anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA sono necessari circa 11,4 mesi, con un rallentamento dell'iter valutativo dei progetti dovuto anche alla frammentazione delle competenze normative, regolamentari e amministrative tra Stato e Regioni.

Con l'intento di superare tale frammentazione, è stato pubblicato un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo del 16 aprile 2014, modifica l'attuale disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della procedura di "Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA)" e introduce due novità: un procedimento unico nazionale (art. 27) attivabile facoltativamente dal proponente e un procedimento unico regionale obbligatorio in tutti i casi di Via locale (art. 27-bis).

Il procedimento unico è comprensivo di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Gli scopi del provvedimento, che entrerà in vigore il 21 luglio, sono i seguenti:
  • rendere più efficienti le procedure,
  • innalzare i livelli di tutela ambientale,
  • contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese.


Nello specifico, tra gli elementi maggiormente significativi della riforma, si segnalano i seguenti:
  • per i progetti di competenza statale, facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un "provvedimento unico ambientale", che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
  • la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, indicando termini perentori e sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
  • una nuova definizione di "impatti ambientali", che comprende anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
  • nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all'autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l'eventuale procedura da avviare;
  • la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA, con la costituzione di un Comitato tecnico di supporto, che opererà a tempo pieno, per accelerare e rendere più efficienti le istruttorie;
  • l'introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
  • la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l'eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;
  • l'ampliamento della partecipazione del pubblico e, in particolare, dei residenti nei territori potenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, mediante il potenziamento dell'istituto dell'inchiesta pubblica e tenendo conto delle disposizioni in tema di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del d.lgs. n. 50/2016.
  • l'introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale che disciplina compiutamente le procedure di competenza delle Amministrazioni territoriali.


Le nuove regole si applicano ai procedimenti avviati dal 16 maggio 2017, mentre restano soggetti alla previgente disciplina quelli che alla data del 16 maggio 2017: risultano pendenti; per i quali è già partita la fase di consultazione; per i quali è stata presentata istanza. In quest'ultimo caso il proponente può però chiedere all'Autorità competente di passare al nuovo regime.
Resta sempre la possibilità di ritirare la domanda così presentata e di proporne una nuova che ricadrebbe sotto le nuove regole.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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