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Tutele attività ciclo-fattorini delle piattaforme digitali: profili assicurativi nella circolare Inail

Giovedì 10/07/2025, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Con Circolare n. 9 del 18 aprile 2025 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha illustrato le modalità attraverso le quali è resa l’attività dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali e le tipologie di lavoro adottabili.
Con Circolare n. 40 del 4 luglio l'Inail fornisce chiarimenti e precisazioni in merito ai profili assicurativi di propria competenza.

In base alla natura del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato e collaborazione etero-organizzata), diversi sono i criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi.

Per il lavoro autonomo, spiega l'Inail, il premio è calcolato sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività. L’impresa titolare della piattaforma digitale è tenuta agli adempimenti previsti per i datori di lavoro e al pagamento del premio.

Per le collaborazioni etero-organizzate e rapporti di lavoro subordinati, si applicano invece le regole previste per i lavoratori dipendenti. I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal CCNL da assumere.

L'Istituto chiarisce che gli oneri assicurativi sono sempre integralmente a carico dell’impresa titolare della piattaforma digitale. Quello che cambia è l’imponibile contributivo da assumersi per la determinazione dei premi assicurativi.

I premi sono determinati in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta prevista nelle tariffe dei premi 2019:
  • Voce di tariffa 0721: per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada (ciclomotori, ecc.);
  • Voce di tariffa 9121: per consegne con altri mezzi di trasporto.


Maggiori dettagli nella Circolare.

Fonte: https://www.inail.it
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