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Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Sovraindebitamento. Piano del Consumatore, breve commento a un caso riuscito

Mercoledì 31/05/2017

a cura di ADUC - Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
In data 11 Aprile 2017 il Tribunale di Bologna ha emesso il decreto di accoglimento totale del Piano del consumatore presentato dal Cliente rappresentato e difeso dal sottoscritto.



Con ciò realizzando la prima omologazione da parte del Tribunale di Bologna di una crisi da sovraindebitamento di un privato consumatore.
Lo scopo del presente articolo non è quello di commentare la norma nè di ripercorrere pedissequamente il lungo e impegnativo iter che ha portato al decreto di accoglimento bensì affrontare alcuni punti, ad avviso dello scrivente fondamentali, che hanno fatto parte della strategia seguita.

La presentazione del Piano

Il procedimento di esdebitazione per i privati trova il suo fondamento nella L.3/2012 così come modificata appositamente allo scopo di consentire l'accesso a tale procedura da parte di chi, privato, venga a trovarsi in una condizione c.d. di sovraindebitamento.

Pertanto, il Piano del consumatore si presenta ai sensi dell'art. 7, comma 1-bis, della L. 3/2012 fermo restando i preliminari presupposti ex art. 6, comma 2°, lett. a) e b).

In via del tutto prioritaria è necessario procedere ad un esatta comprensione della natura debitoria del Cliente per poterla attualizzare tenendo ben presente che il Piano del consumatore non è l'Accordo di composizione della crisi.

Si tratta di compiere una ricognizione che fotografi la situazione in fatto, al presente.

E' del tutto ovvio che quest'ultima dev'essere non solo veritiera ma anche realista come tale mettere il Giudicante nella condizione di apprendere immediatamente e in sintesi quella che è la situazione più immediata. Aggiungo: contemporanea.

Perchè si consideri che in buona sostanza il Cliente sta probabilmente vivendo sulle proprie spalle i debiti quindi c'è un carattere sicuramente d'urgenza, persino emergenziale, da un lato ma nel contempo sussiste la necessità di definire, inquadrandolo, tale elemento allo scopo di rappresentarlo in maniera corretta.

Questa rappresentazione corrisponde alla voce: situazione patrimoniale e consistenza reddituale del debitore.

In esse dovranno essere esplicate diverse voci già precedentemente individuate, catalogate e fascicolate nel rapporto privativo tra professionista e Cliente; in esito alla quale si aggiunge l'elenco dei beni del debitore con particolare attenzione a: immobili, mobili registrati, mobili, rapporti finanziari.

Successivamente è il turno delle precisazioni sulle spese correnti.

Cui fanno seguito le argomentazioni circa l'esposizione debitoria. In primis riportandola nella sintesi esplicativa e successivamente indagandone le cause con un esposizione che consiglio essere paratattica e orientata a elementi di "planning"

Il metodo espositivo della "debt strategy"

Mi soffermo su alcuni elementi che il Professionista approfondisce nel rapporto di studio con il Cliente finalizzato, appunto, all'esposizione dei contenuti.

L'accumulo in particolare della massa passiva trae origine potenzialmente da plurimi elementi nella storia personale e lavorativa del privato interessato.

Pertanto si rende opportuno un esame dettagliato della crono storia del debitore onde poterne riassumere la personalità tenuta avanti ai creditori. Lo scopo è tracciare un elemento storico attuale di quello che è il suo personale rapporto con l'esposizione debitoria.

La norma infatti, pur individuando i requisiti nulla dice in proposito all'opportunità e pertanto sarà il Giudice incaricato a doverla valutare. Pena l'inammissibilità. Infatti è pur vero che la massa debitoria può rivestire i contenuti determinati dalla norma ma la storia del consumatore potrebbe testimoniare un incauta gestione delle proprie risorse unitamente ad altri comportamenti, anche reiterati, che dimostrerebbero come l'eventuale esdebitazione si rivelerebbe, a ben guardare, un eccesso premiante per chi, in passato, ha concorso attivamente a creare la propria situazione di deficit finanziario con incuria, negligenza, imperizia.

In questo contesto individuare anticipatamente una payoff strategy sbagliata può essere fondamentale perchè può determinare il mancato accoglimento del Piano. Suggerisco quindi in questi casi di effettuare una rappresentazione comparativa dell'andamento dei debiti allo scopo di eliminare le alternative casistiche in errore e ridurre la componente essenziale al portafoglio di passività in modo da poterle valutare al valore storico attualizzato.

In questo modo è anche possibile meglio indirizzare il Cliente consumatore dandogli cioè un parere più corretto relativamente alle probabilità o meno di buona riuscita del Piano.

L'alternativa è il rischio di una rappresentazione eccessivamente fuorviante perchè possibilistica. Anche in questo caso il rischio è l'inammissibilità.

Per questa ragione il passaggio successivo del Piano consiste nel riportare, fedelmente e in modo sintetico ma logico deduttivo, dal punto di vista oggettivo, quali sono le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte.

A corredo e completamento del quale si aggiunga il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi (almeno) 5 anni.



Il ruolo del Gestore e l'analisi di alcune voci del Piano tese a identificare la "financial identity" nel settore "debt" del Cliente

Ruolo fondamentale per consentire un esatta ricostruzione della massa debitoria e delle sue ragioni è rivestito dal Gestore della crisi il quale è chiamato a redigere, fra l'altro, la relazione particolareggiata ex. art. 9, comma 3-bis, della Legge 3/2012.

In essa è possibile prestare attenzione alle cause dell'indebitamento del consumatore unitamente alla rappresentazione di quella che è stata la diligenza del debitore nell'assolvere volontariamente le obbligazioni contratte.

In quest'ottica può essere utile, a seconda del debitore, considerare l'allocazione debitoria ripartita in ragione del consolidamento del debito relativamente alla capacità di accesso al credito da parte del privato / consumatore.

Il Gestore è nominato dal Tribunale su istanza presentata dal debitore ex art. 15 della L. 3/2012, anche a mezzo dell'Avvocato che ben può rappresentare il Cliente nello svolgimento non solo delle pratiche ma anche nell'assolvimento dell'assistenza legale fondamentale per un miglior rapporto con le parti creditrici e una più trasparente definizione delle norme da applicare ad ogni singolo caso in modo da "ritagliare" la fattispecie voluta del legislatore direttamente sul profilo in concreto del privato debitore.

E' altresì possibile chiedere la nomina del Gestore ad un Organismo di Conciliazione della Crisi, come per esempio quello dell'Ordine dei Commercialisti.

In questo caso, è opinione dello scrivente che ci sia un beneficio in quanto l'OCC svolge una preventiva valutazione dei contenuti. Si tratterà quindi di redigere l'apposito modulo fornendo tutti i documenti e i chiarimenti che fossero necessari per ottenere il nulla osta con la nomina del Gestore dagli Albi dell'OCC.

Ottenuta la quale lo stesso si incaricherà di redigere il Piano del Consumatore nel quale sarà necessario precisare tutte le voci richieste dalla norma ed in particolar modo sarà opportuno:

Indicare la somma che si offre ai creditori per sanare definitivamente la posizione in rapporto al grado di privilegio di ciascuno di essi.
Una ricostruzione delle ragioni che hanno portato alla massa debitoria.
Un esatta specificazione dell'impossibilità a procedere con alternative forme di pagamento.

Orbene, relativamente al punto 1) posto che non è necessario porre in vendita l'immobile di unica proprietà adibito a residenza per proporre il Piano, è opportuno tuttavia offrire una somma che sia in grado di sanare i crediti assistiti dal privilegio speciale immobiliare e relativamente a quelli con privilegio mobiliare tenere conto della loro graduazione. Tale somma è quantomeno meglio che arrivi a coprire complessivamente tra il 15 e il 20% della massa debitoria complessiva.

Per quanto concerne il punto 2) tale ricostruzione dev'essere veritiera ed evidenziare la concomitanza di fattori specialmente se fortuiti o di forza maggiore che da soli o in coordinamento abbiano determinato un forte squilibrio finanziario arrivando quindi a produrre una serie di scelte indotte da parte del debitore il quale sostanzialmente non ha potuto sottrarsi all'aumento della massa debitoria ma solo rimandarne la sua insostenibilità pur senza averne ignorato la pericolosità.

Circa il punto 3) appare essenziale evidenziare come non vi siano alternative all'esdebitazione. In particolar modo rileva l'impossibilità del debitore di accedere al credito per consolidare la massa passiva come pure il fatto che quest'ultima abbia scarse o addirittura nulle possibilità di essere riscossa dal punto di vista coattivo. E qui si crea un chiaro raccordo con il punto due nel momento in cui il debitore dimostri di aver assolto, anche se non in modo regolare, ai propri obblighi fin quando gli è stato possibile. Fino cioè al momento in cui abbia dovuto preferire elementi di sopravvivenza personale e famigliare, relativi a quei beni irrinunciabili come tali di prima necessità, rispetto al pagamento dei debiti.

Ricordo anche che un ruolo fondamentale ricopre, dopo la relazione particolareggiata l'attestazione di fattibilità del Piano ex. art. 9 comma 2°, Legge 3/2012 giacchè la ragionevole fattibilità del Piano si "aggancia" a quegli elementi che, a grandi linee ho precedentemente esposto.

Conclusioni

Il Piano del consumatore pur traendo origine da un impostazione più vicina al diritto fallimentare non è un semplice documento tecnico di sintesi.

E' il racconto di una fotografia di vita della persona: il Cliente. L'umano senso di realismo con il quale esso affronta il viatico del sovraindebitamento deve trovare corrispondenza in una serie di spiegazioni che sono la ragione fondante per cui il legislatore ha voluto la norma, adeguandola ai tempi correnti dove impegnative masse debitorie gravano sui singoli e sulle Famiglie.

Giova sicuramente precisare che l'assenza di rimedi alternativi rientra nella diversa fattispecie della redistribuzione del debito a scopo di una miglior gestione dello stesso e ha valenza più dimostrativa del fondamentale impedimento a procedervi.

E' un percorso, non senza ostacoli e certamente molto complesso che di sicuro non rappresenta un "escamotage" per non pagare i debiti o un modo per eludere i propri obblighi anzitutto quelli di contribuente.

Si affronta un passo alla volta individuando una strategia opportuna ed efficace allo scopo di compiere un indagine realistica pronostica, come nel gioco degli scacchi, su quelle che possono / debbono essere le mosse da compiere per poi rimettere la cosa nella mani del Gestore al quale far pervenire osservazioni in un clima di completa e trasparente collaborazione per rispetto e piena utilità del Giudicante incaricato di decidere in proposito all'omologazione.

di Marco Solferini

Fonte: http://www.aduc.it
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