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Società tra professionisti (STP) - Esclusa dal fallimento - Decreto del Tribunale di Forlì

Mercoledì 13/09/2017, a cura di TuttoCamere.it


Le società tra professionisti (STP), costituite ai sensi della legge 12 novembre 2011 n. 183 per l'esercizio in via esclusiva di attività professionale - nello specifico attività di commercialista con iscrizione nell'apposita sezione dell'albo - e che abbiano effettivamente svolto in via esclusiva tali prestazioni, non potendo essere assimilate alle altre società commerciali, non esercitando un'attività di carattere commerciale e non rivestendo, dunque, la qualità di imprenditore, non sono assoggettabili a fallimento, nonostante siano stati superate le soglie relative ai limiti dimensionali.

È quanto affermato dal Tribunale di Forlì con decreto del 25 maggio 2017, aderendo all'orientamento prevalente nella dottrina specialistica, a fronte anche della mancanza di pronunce edite sulla questione.

Il Tribunale di Forlì perviene alla decisione osservando peraltro che la legge n. 183/2011 ed il successivo regolamento di attuazione con D.M. n. 34/2013 non dettano alcuna specifica disposizione in merito all'assoggettabilità o meno al fallimento delle società tra professionisti, a differenza di quanto invece espressamente previsto dalla successiva legge n. 247/2012 che, in relazione alla professione forense, ne esclude l'assoggettabilità al fallimento proprio in considerazione del fatto che quest'ultima non costituisce attività d'impresa, "principio richiamato nella delega al Governo che, mutatis mutandis, può essere certamente applicato anche alla società tra professionisti organizzati in ordini".

Ai fini dell'assoggettabilità al fallimento devono sussistere sia la qualità di imprenditore che l'esercizio di un'attività commerciale. Nel caso specifico della STP, non esercitando un'attività di carattere commerciale e non rivestendo la qualità di imprenditore, non può essere dichiarato il fallimento.

Per scaricare il testo del decreto del Tribunale di Forlì clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocemre.it
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