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Società di persone: criticità e prospettive di modifica della disciplina alla luce dei dati statistici. Un approfondimento della FNC

Martedì 31/10/2017, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Se si osservano le statistiche del Registro delle Imprese, delle dichiarazioni fiscali relativamente all'invio dei Modelli Unico Società di Persone e Società di Capitali e dell'Archivio Statistico delle Imprese Attive dell'ISTAT, negli ultimi dieci anni il numero di società di persone, in particolare le S.n.c., è costantemente in calo, a fronte di una crescita sostenuta delle società di capitale che continua almeno da venti anni, in particolare concentrata nelle S.r.l.

Partendo da questo quadro attuale, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC), in uno studio dal titolo "Società di Persone: criticità e prospettive di modifica della disciplina alla luce dei dati statistici", propone una prima analisi ricognitiva dei dati statistici raccolti sulle società di persone che possa costituire la base per un successivo intervento volto alla formulazione di proposte, anche di natura normativa, finalizzate alla riforma delle attuali norme codicistiche.

Dall'analisi dei dati statistici, la FNC ritiene che sia utile alimentare un costruttivo dialogo con le istituzioni ed altri interlocutori, con il precipuo obiettivo di prospettare, limitatamente ad alcuni ambiti di diretto interesse anche per la professione, la revisione della disciplina vigente, al fine di tutelare adeguatamente gli interessi dei soci e il diritto di informazione dei terzi.

Tali esigenze si legge nella premessa - appaiono stringenti dal momento che, non di rado, le società di persone hanno perso la originaria connotazione di società a compagine societaria ristretta formata da pochi soci persone fisiche.
Restringendo l'ambito delle riflessioni alle società di persone che svolgono attività commerciali, o alle società semplici che, pur svolgendo attività agricola possono essere equiparate alle società commerciali per parametri dimensionali, è ormai palese la necessità di riflettere sulla opportunità di rivedere alcuni punti critici prospettando una modifica dell'attuale normativa codicistica, "al fine di rendere maggiormente allettante l'utilizzo di tali tipi societari e maggiormente flessibile la disciplina senza dover ricorrere a precipue previsioni di statuto".

Secondo la FNC questi sono alcuni dei punti che andrebbero rivisti e ripensati

1) BILANCIO - Fornire indicazioni per definire modalità e termini di approvazione del bilancio e per chiarire la disciplina applicabile alle società di persone che svolgono attività commerciale.
Chiarire, nel caso di S.a.s., se l'approvazione del bilancio spetti a tutti i soci o soltanto agli accomandatari.

2) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - Rivedere il procedimento di scioglimento delle società di persone e il procedimento di liquidazione.
Nelle società di persone, al verificarsi di una causa di scioglimento, sia legale che statutaria, la società entra automaticamente nella differente fase della liquidazione. In altri termini, le cause di scioglimento operano di diritto, automaticamente, senza necessità di una deliberazione da parte dei soci o accertamento da parte dei soci amministratori.
Las legge, inoltre, non prevede l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese della causa di scioglimento e la società entra direttamente in liquidazione.
In assenza di previsioni statutarie, la nomina dei liquidatori viene fatta dai soci con il consenso "unanime" degli stessi e, in caso di disaccordo, provvede il Presidente del Tribunale. Sarebbe in questo caso auspicabile prevedere l'adozione del principio "maggioritario".

3) BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE - Sebbene sia previsto l'obbligo della redazione del bilancio finale di liquidazione, nulla viene specificato sia in merito ai criteri di redazione che in merito alle modalità di approvazione.
Nulla viene, inoltre, detto in merito all'obbligo di deposito del bilancio finale di liquidazione presso il Registro delle imprese. La legge si limita a prevedere la sola comunicazione ai soci del bilancio finale e del piano di riparto al fine di acquisire l'approvazione "tacita" da parte degli stessi soci.
Considerato che la deliberazione dei soci o la sentenza del Tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo alla nomina che importa un cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere depositati in copia autentica presso il Registro delle imprese a cura dei liquidatori stessi, per coerenza sistematica sarebbe opportuno prevedere di informare i terzi anche della attività conclusiva dei liquidatori, prevedendo il deposito nel Registro delle imprese anche del bilancio finale di liquidazione.

4) CONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE - Secondo quanto disposto dal Codice civile, nell'atto costitutivo devono essere indicati i conferimenti di ciascun socio, i valori ad essi attribuito e il modo di valutazione. Non viene richiesta alcuna indicazione di un capitale minimo.
Considerato che già esistono due norme che disciplinano il divieto di distribuzione degli utili in caso di perdita del capitale sociale (art. 2303 C.C.) e la riduzione volontaria del capitale (art. 2306 C.C.), sarebbe opportuno prevedere l'indicazione del capitale sociale nell'atto costitutivo, prevedendo anche un capitale minimo.
Con riferimento al procedimento dei conferimenti dei beni in natura, mutuando la disciplina semplificata dettata per le società di capitali, sarebbe opportuno prevedere l'intervento di un professionista indipendente incaricato della relazione di stima, senza giuramento dinanzi alla Cancelleria.

5) RECESSO - Rivedere la rigida disciplina dettata dall'art. 2285 C.C. prevedendo una migliore definizione dei rapporti tra soci nonché l'inserimento di disposizioni specifiche che possano colmare le numerose lacune

Per scaricare il testo del documento clicca qui.

Fonte: http://www.tuttocamere.it
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