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Sgravio contributivo per sostituzioni di lavoratori in congedo: esteso l’incentivo anche al periodo di affiancamento

Martedì 28/04/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Dal 1° gennaio 2026 il beneficio del 50% dei contributi si applica anche ai contratti di affiancamento dopo il rientro dal congedo di maternità o paternità: maggiore flessibilità per imprese e lavoratori.

Il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” prevede la possibilità per il datore di lavoro di sostituire lavoratrici e lavoratori in congedo mediante assunzioni a tempo determinato o tramite personale con contratto temporaneo.

Per tali assunzioni, la normativa riconosce uno sgravio contributivo pari al 50%, destinato ai datori di lavoro con meno di 20 dipendenti e alle aziende in cui operano lavoratrici autonome.
L’agevolazione è finalizzata a favorire la continuità organizzativa durante i periodi di assenza per maternità o paternità, sostenendo economicamente le imprese che procedono con assunzioni sostitutive.

La Legge di bilancio 2026, nell'ottica di garantire la parità di genere e per permettere la conciliazione tra la vita privata e il lavoro, ha introdotto la possibilità di mantenere il lavoratore subentrato anche dopo il rientro del sostituito.
L’affiancamento può proseguire fino al compimento del primo anno di età del bambino.

Sgravio esteso anche all’affiancamento
Con il Messaggio n. 1343 del 21 aprile l'Inps ha chiarito che, per effetto di tale intervento, a partire dal 1° gennaio 2026 lo sgravio contributivo del 50% può essere riconosciuto anche per il periodo di affiancamento successivo al rientro della lavoratrice o del lavoratore sostituito.

Fonte: https://www.inps.it
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