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Sfruttamento del lavoro anche nel terziario: la Cassazione amplia l’ambito dell’art. 603-bis c.p.Lunedì 20/04/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
La Corte di Cassazione chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 603-bis del codice penale: rileva la natura manuale della prestazione, non il settore economico. Con la Sentenza n. 12685 del 24 marzo 2026 la Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, è intervenuta su un procedimento per presunto sfruttamento di lavoratori impiegati presso una stazione di servizio, ed è stata chiamata a chiarire se tali attività, svolte nel settore dei servizi, possano rientrare nella nozione di “manodopera” ai fini dell’art. 603-bis c.p. La Corte ha affermato che il delitto di sfruttamento di manodopera è configurabile anche al di fuori dei settori tradizionalmente considerati (agricolo o industriale), purché l’attività lavorativa sia prevalentemente manuale. In particolare, è stato enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di delitti contro la persona, il disposto dell'art. 603-bis, comma 1, n. 2, cod. pen. trova applicazione, per la collocazione della norma e per il dato semantico del termine manodopera, in tutti i casi di utilizzazione, assunzione o impiego di prestatori d'opera che, indipendentemente dall’ambito economico (e quindi anche nel c.d. terziario, ovvero in quell’ambito economico che eroga servizi anziché produrre beni materiali) svolgano un’attività di lavoro subordinato prevalentemente manuale”. Ne consegue che anche lavoratori impiegati nel settore dei servizi, come gli addetti al rifornimento carburante, possono rientrare nella nozione di “manodopera” ai fini della tutela penale contro lo sfruttamento. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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