Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Ritenute agenzia viaggi: le novità dal 1° marzo 2026

Giovedì 05/02/2026, a cura di Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), dal 1° marzo 2026, anche le agenzia viaggi applicheranno ritenute sulle provvigioni, venendo meno le esenzioni finora previste dall’art. 25-bis del DPR 600/1973.

L’estensione dell’obbligo di ritenuta d’acconto non riguarda solo le agenzie di viaggio e i tour operator, ma coinvolge una platea più ampia di soggetti precedentemente esonerati:

  • agenzie di viaggio e turismo;

  • agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei;

  • agenti e commissionari di imprese petrolifere.

Il prelievo si applica a tutte le provvigioni derivanti da rapporti di agenzia, commissione, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari.

La ritenuta è stabilita nella misura del 23% (corrispondente al primo scaglione IRPEF), ma la base imponibile su cui viene calcolata varia sensibilmente in base alla struttura organizzativa dell’agenzia:

  1. Base ordinaria (50%): in assenza di specifiche dichiarazioni, la ritenuta si applica sul 50% della provvigione. L’effetto finanziario è una trattenuta effettiva dell’11,5% sul lordo.

  2. Base ridotta (20%): se l’agenzia dichiara di avvalersi in via continuativa di dipendenti o collaboratori terzi, la base imponibile scende al 20%. In questo caso, il prelievo effettivo è del 4,6%.

Per beneficiare della base ridotta al 20%, l’agenzia non può fare affidamento su un automatismo. È necessario inviare al committente (il Tour Operator o il fornitore che eroga la provvigione) una dichiarazione formale (ex DM 16 aprile 1983) attestante i requisiti necessari.

La norma è riferita alla data del pagamento (principio di cassa) e non a quella di maturazione della pratica. Pertanto, una provvigione relativa a un viaggio venduto a gennaio, ma liquidata dopo il 1° marzo 2026, sarà soggetta a ritenuta.

Le nuove ritenute agenzia viaggi impongono una revisione dei processi interni. Il consiglio è di mappare già oggi i flussi provvigionali: l’impatto sulla liquidità corrente sarà immediato e potrebbe essere tangibile.

Notizie
Oggi
L'articolo 7-bis del D.lgs n. 128/2015, introdotto dal D.lgs n. 221/2023, prevede che i contribuenti...
 
Oggi
Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato un Formulario rivolto ai professionisti...
 
Oggi
A seguito della variazione dell’1,4% dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di...
 
Oggi
Novità 2026 per gli iscritti CADIPROF, tra conferme sulle garanzie esistenti, aumento dei massimali...
 
Ieri
Assemblee societarie 2026: il punto del Consiglio Notarile di Milano tra digitalizzazione e fine dell’emergenza Il...
 
Ieri
La Legge di bilancio 2026 ha rafforzato il sistema degli incentivi fiscali destinati alle aree svantaggiate...
 
Ieri
Con il Pronto ordini n. 94/2025 pubblicato il 30 gennaio il CNDCEC, in risposta ad un quesito formulato...
 
Ieri
Con delibera dell’Autorità n. 19 del 28 gennaio l'ANAC, acquisiti i pareri della Conferenza...
 
Ieri
Con Circolare n. 6 del 30 gennaio l'Inps ha pubblicato i nuovi valori retributivi e contributivi in vigore...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004