Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Risparmio energetico: lo sconto direttamente dal fornitore?

Venerdì 05/07/2019

a cura di Studio Valter Franco


L'articolo 10 del Decreto Legge 30.04.2019 n. 34 nel testo risultante dalla legge di conversione 28.6.2019 n. 58 prevede che per interventi di efficienza energetica del 65% ridotta al 50% per finestre comprensive di infissi - schermature solari (tende) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A etc., la detrazione fiscale possa essere richiesta direttamente dal cliente al fornitore sotto forma di sconto, il fornitore a questo punto si troverà ad avere un credito di imposta di importo pari allo "sconto" concesso al cliente.

Situazione ad oggi
  1. La ditta INFISSI emette fattura nei confronti di Mario Rossi per finestre-infissi soggette a detrazione del 50%- imponibile della fattura 10.000 euro oltre iva 10% pari a 1.000 euro, totale della fattura 11.000 euro.
  2. il sig. Mario Rossi procede ad effettuare il bonifico per risparmio energentico a saldo della fattura di cui sopra e ad espletare tutte le pratiche necessarie per usufruire della detrazione.
  3. Il sig. Mario Rossi nella propria dichiarazione dei redditi suddivide la spesa sostenuta di 11.000 euro in 10 anni e detrae il 50% di 1.100 euro l'anno per risparmio energetico (in pratica detrae il 50% dalle imposte da pagare, cioè 550 euro l'anno per 10 anni).


Situazione alternativa art. 10 D.L. 34
  1. La ditta INFISSI emette fattura nei confronti del sig. Mario Rossi per finestre-infissi soggette a detrazione del 50% - imponibile della fattura 10.000 euro oltre iva 10% pari a 1.000 euro, totale della fattura 11.000 euro; la ditta INFISSI applica uno sconto al cliente sig. Mario Rossi di 5.500 euro (pari al 50% della fattura) ed incassa quindi 5.500 euro dal sig. Mario Rossi (interrogativo: con bonifico "normale"?).
  2. il sig. Mario Rossi non richiede alcuna detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi per la fattura ricevuta dalla ditta INFISSI (in pratica ha ottenuto la detrazione fiscale direttamente dal fornitore, la ditta INFISSI, pagando il 50% della fornitura)
  3. La ditta INFISSI recupera lo sconto effettuato al sig. Mario Rossi, di 5.500 euro in cinque anni, cioè per 1.100 euro l'anno utilizzati in compensazione nei versamenti di imposte e contributi (la ditta INFISSI ha quindi un "credito di imposta")
  4. La ditta INFISSI ha facoltà di cedere il credito di imposta di 5.500 euro, da utilizzare si ribadisce in 5 anni per 1.100 euro l'anno, a propri fornitori di beni e servizi.


Gli interrogativi

Il testo del D.L. sembra, a mio avviso, non lasciare spazio ad interpretazioni nel senso che il cliente (il sig. Mario Rossi) può optare per l'ottenimento dello "sconto" invece che usufruire della detrazione nella dichiarazione dei redditi: cioè se il sig. Mario Rossi decide di optare la ditta INFISSI non può opporsi ed è obbligata ad accettare la decisione del sig. Mario Rossi che ha tutta la convenienza ad "optare" per lo sconto, considerato che usufruisce in pratica della detrazione con 9 anni di anticipo, così come non sembra che lo "sconto" possa essere inferiore alla detrazione fiscale (testo del D.L. "può optare ... per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto..."; salvo poi leggere nel comma 3 che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate definirà anche "...l'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore").

La ditta INFISSI recupera lo sconto (pari alla detrazione fiscale) del 50% in cinque anni, cioè finanzia lo sconto con cinque anni di anticipo:
supponendo che la ditta INFISSI abbia operazioni di questo tipo per 300.000 euro l'anno, oltre iva 10%, cioè 330.000 euro l'anno, conseguirà un credito di imposta di 165.000 euro che utilzzerà in compensazione per 33.000 euro l'anno per cinque anni. Occorrerà quindi che la ditta INFISSI valuti l'impatto in termini di liquidità che avranno eventuali ordini con "opzione" da parte del cliente dello "sconto" in luogo della detrazione dell'imposta. La ditta INFISSI potrà poi cedere il credito imposta a propri fornitori di beni e servizi (ad esclusione di banche ed intermediari finanziari); chiaramente il fornitore di beni e servizi, ammesso e non concesso che sia disposto ad acquistare crediti di imposta, li pagherà "sottocosto", tenuto conto che acquista crediti di imposta che sono da "spendere" in cinque anni.

Occorrerà poi conoscere le modalità attuative della disposizione in questione, in quanto a prevenire illeciti sarà opportuno che siano fornite, non si sa in quali dichiarazioni, notizie incrociate circa fornitore di beni (la ditta INFISSI) ed il cliente che ha usufruito dello sconto (il sig. Mario Rossi).

Al momento la procedura introdotta dall D.L. 34 non è attuabile, in quanto il comma 3 prevede l'emanazione di un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 28 luglio 2019.
Notizie
Oggi
Su Trascriviamo.it è possibile richiedere il servizio di trascrizione dei decreti di trasferimento...
 
Venerdì 03/05
Nella Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile, che rendiconta le attività svolte...
 
Venerdì 03/05
Sono visualizzabili online, nell'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate,...
 
Venerdì 03/05
L'Agenzia delle Entrate informa che è disponibile il software per la compilazione della richiesta...
 
Venerdì 03/05
L’art. 1, comma 831, della Legge di bilancio 2022 ha istituito un credito d’imposta, nel...
 
Venerdì 03/05
Con Interpello n. 2 del 26 aprile il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito presentato dall'Università...
 
Venerdì 03/05
Le professioniste che intendono avvalersi dell’indennità di maternità presso la Cassa...
 
Giovedì 02/05
Il Ddl in materia di intelligenza artificiale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri individua...
 
Giovedì 02/05
Con Risposta n. 98 del 23 aprile l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di trasporto di...
 
Giovedì 02/05
Emanato il Decreto 24 aprile 2024 del MEF (Dipartimento delle Finanze) con il quale sono approvati i...
 
Giovedì 02/05
Con Messaggio n. 1643 del 29 aprile l'Inps comunica di aver aggiornato, con nuove funzionalità,...
 
Giovedì 02/05
Con il Decreto ministeriale n. 50 del 28 marzo è stata istituita, presso l'Ispettorato nazionale...
 
Giovedì 02/05
Con sentenza n. 36 del 25 febbraio il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito quali sono i criteri per...
 
Martedì 30/04
Con Sentenza n. 9645 del 10 aprile 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che l’autorizzazione...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004