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Risarcimento per mancata pausa mensa e buoni pasto: chiarimenti sulla tassazione

Venerdì 28/08/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.


L’Agenzia delle Entrate chiarisce il regime tributario delle somme riconosciute ai lavoratori a seguito di sentenze relative alla mancata fruizione della pausa e del servizio mensa.

Con la Risposta ad interpello n. 156 del 7 agosto 2026 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il trattamento fiscale delle somme corrisposte ai dipendenti a seguito di sentenze che hanno riconosciuto un risarcimento per la mancata fruizione della pausa durante turni di lavoro superiori alle sei ore e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo della mensa.
Il caso riguarda un’azienda chiamata a dare esecuzione a numerose sentenze di condanna e che ha chiesto chiarimenti sulla tassazione del risarcimento, nonché delle somme dovute a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Risarcimento: quando è imponibile



L’Agenzia richiama l’articolo 6, comma 2, del TUIR, secondo cui le somme che sostituiscono redditi di lavoro non percepiti sono imponibili nella stessa categoria del reddito sostituito. Diversamente, le somme destinate a risarcire una perdita patrimoniale effettivamente subita, configurando un danno emergente, non assumono rilevanza reddituale.

Nel caso esaminato, le sentenze non riconoscono ai lavoratori la monetizzazione del pasto, ma un risarcimento per la mancata fruizione della pausa mensa. Il valore del buono pasto viene utilizzato dal giudice soltanto come criterio per quantificare il danno.
Pertanto, secondo l’Agenzia, le somme corrisposte per la mancata fruizione della pausa e per la mancata attribuzione dei buoni pasto o del servizio sostitutivo costituiscono risarcimento di un danno emergente e non sono soggette a tassazione.

Niente imposte anche su interessi e rivalutazione



Per la loro natura accessoria rispetto al credito principale, anche le somme liquidate a titolo di interessi e rivalutazione monetaria non sono imponibili, nel caso esaminato, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del TUIR.
La conclusione dell’Agenzia è quindi legata alla natura delle somme: trattandosi di un ristoro per un pregiudizio patrimoniale e non di una sostituzione di redditi di lavoro, non sussiste il presupposto per la loro tassazione.

Fonte: https://www.agenziaentrate.gov.it
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