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Risarcimento del danno e prescrizione: le Sezioni Unite chiariscono gli effetti della costituzione di parte civileMercoledì 26/08/2026, a cura di AteneoWeb S.r.l.
Con la Sentenza n. 24599 del 10 agosto 2026 le Sezioni Unite civili definiscono i rapporti tra prescrizione del diritto al risarcimento, azione civile esercitata nel processo penale e successivo giudizio civile di rinvio ex articolo 622 c.p.p. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, interviene su una questione di particolare rilevanza in materia di risarcimento del danno derivante da reato, chiarendo quando gli atti interruttivi della prescrizione del reato producano effetti anche sul diritto al risarcimento e quali siano i margini di intervento delle parti nel successivo giudizio civile. La pronuncia risolve alcuni contrasti interpretativi sorti nell’ambito dei giudizi civili di rinvio instaurati dopo l’annullamento della sentenza penale ai sensi dell’articolo 622 c.p.p. Prescrizione: rileva l’esercizio dell’azione civile nel processo penaleSecondo le Sezioni Unite, quando il fatto illecito costituisce reato, gli atti che interrompono la prescrizione del reato interrompono anche quella del diritto al risarcimento del danno o alle restituzioni soltanto quando l’azione civile sia stata effettivamente esercitata all’interno del processo penale. La ragione risiede nell’adattamento dell’azione civile risarcitoria alle caratteristiche proprie del procedimento penale nel quale viene inserita. Ne consegue che, se la parte civile ha esercitato l’azione risarcitoria nel processo penale, l’imputato o il responsabile civile che intenda eccepire la prescrizione del diritto al risarcimento deve farlo nell’ambito dello stesso processo penale. Nel giudizio civile di rinvio possibili nuove domande ed eccezioniLa Cassazione chiarisce inoltre la natura del giudizio civile instaurato o riassunto ai sensi dell’articolo 622 c.p.p. Dopo l’annullamento della sentenza penale, il procedimento davanti al giudice civile presenta infatti una natura autonoma rispetto alla fase penale. Per questo motivo, nel giudizio civile di rinvio le parti possono allegare fatti nuovi e formulare nuove domande ed eccezioni, purché rimangano all’interno della vicenda storica già sottoposta al giudice penale. Fonte: https://www.cortedicassazione.it |
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