Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Rimborso Iva assolta in altri Paesi Ue: istanze di rimborso al 30 settembre 2019

Venerdì 06/09/2019

a cura di Meli e Associati


La Direttiva 2008/9/UE prevede la possibilità, per le imprese che sostengono costi nei paesi aderenti la Comunità Europea, di chiedere il rimborso dell'IVA pagata all'estero su acquisti di prodotti e servizi. È possibile recuperare l'IVA pagata anche in Svizzera, Norvegia, Israele e Principato di Monaco, grazie ad accordi di reciprocità.

Indichiamo, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di costi soggetti all'IVA nel Paese estero (e per i quali non è possibile ricorrere al consueto reverse charge):
  • Servizi fieristici: biglietti ingresso, pass
  • Prestazioni e servizi relativi a beni immobili
  • Lavorazione su stampi o beni strumentali
  • Interventi su beni in garanzia e sostituzioni
  • Organizzazione eventi
  • Spese di trasferta aziendali


Dal 1° gennaio 2010 è in vigore una nuova disciplina e per richiedere il rimborso dell'IVA allo Stato comunitario in cui è stata versata (o ai diversi Stati), il contribuente italiano deve presentare domanda di rimborso solo all'Agenzia delle Entrate (Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008, recepita con Dlg n. 18/2010).

Le istanze di rimborso devono essere presentate esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia Entrate (Entratel o Fisconline). Il termine previsto per la presentazione è il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello per il quale si chiede la somma.

Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte in apposita tabella pubblicata sul sito internet dell'Agenzia Entrate.

L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara.

Le informazioni inerenti allo stato di lavorazione delle istanze, successivamente all'invio al competente Stato comunitario, dovranno però essere richieste all'amministrazione fiscale estera competente, i cui recapiti sono indicati nell'elenco delle amministrazioni fiscali estere. Le informazioni inerenti al rifiuto dell'istanza da parte dell'amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.
Notizie
Oggi
Nella Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile, che rendiconta le attività svolte...
 
Oggi
Sono visualizzabili online, nell'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate,...
 
Oggi
L'Agenzia delle Entrate informa che è disponibile il software per la compilazione della richiesta...
 
Oggi
L’art. 1, comma 831, della Legge di bilancio 2022 ha istituito un credito d’imposta, nel...
 
Oggi
Con Interpello n. 2 del 26 aprile il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito presentato dall'Università...
 
Oggi
Le professioniste che intendono avvalersi dell’indennità di maternità presso la Cassa...
 
Ieri
Il Ddl in materia di intelligenza artificiale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri individua...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004