Telefono e Fax

Tel: 0688650368 Fax: 06233201556

Commercialista, Mediatore Civile, Consulenza del Lavoro
Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato

Riduzione accise I trimestre 2021 con novità

Martedì 06/04/2021

a cura di Studio Valter Franco


L'Agenzia delle Dogane con nota 94008/RU  del 30.03.2021 ha diramato le istruzioni, il modello ed il software per la richiesta dei benefici relativi alla riduzione accise del I trimestre 2021.

L'articolo 61 del Decreto Legge 1/2012 ha introdotto modificazioni all'articolo 3 comma 1 del D.P.R. 277/2000, cosicché la presentazione dell'istanza per accedere al beneficio scade il prossimo 30 aprile 2021, cioè entro il mese successivo a ciascun trimestre solare.

Secondo quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208, articolo 1, comma 645 (Legge di Stabilità 2016) a decorrere dal 1° gennaio 2016 il beneficio non spetta per i veicoli di categoria EURO 2 o inferiore, a decorrere dal 1° ottobre 2020 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categoria euro 3 od inferiore (comma 630 Legge 160/2019); a decorrere dal 1° gennaio 2021 il rimborso non spetta per i consumi dei veicoli di categorie euro 4 o inferiore (art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160) per la classificazione dei veicoli si consulti la tabella classificazione euro, si rammenta che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria così come richiamato al paragrafo IV della nota. In seguito a tale introduzione nella dichiarazione trimestrale di rimborso è stata inserita la dicitura "dichiara che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento di veicoli di categoria Euro 4 o inferiore".

estratto dal modello



La riduzione delle accise relativa al I trimestre 2021 è pari ad euro 214,18 per mille litri di prodotto relativo ai  consumi dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021.

L'articolo 8 del Decreto Legge 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo di gasolio consumato da ciascun veicolo; come riportato al paragrafo VII della nota tale limite è stato individuato in un litro di gasolio per ogni chilometro percorso da ciascun veicolo. Alla luce di tale novità risulta fondamentale il dato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo per il quale il beneficio non sarà più riconosciuto oltre il consumo di un litro per ciascun chilometro percorso, per questo motivo sono state apportate le relative modifiche al quadro A della dichiarazione dove nella colonna "chilometri percorsi" dovranno essere indicati i chilometri percorsi nel trimestre solare di riferimento.



Si rammenta inoltre che:
  • nel settore dell'autotrasporto (in conto proprio o in conto terzi) svolta da persone fisiche o giuridiche il beneficio riguarda i veicoli con massa complessiva pari o superiore alle 7,5 tonnellate e di categoria superiore ad euro 4;
  • gli autotrasportatori possono documentare gli acquisti di carburante unicamente con fattura;
  • si richiama la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 della Direzione Centrale legislazione e procedure accise ed altre imposte indirette dell'Agenzia delle Dogane relativa alla confermata obbligatorietà, per la fruizione del rimborso, dell'indicazione nella fattura elettronica (art. 1, comma 917, della legge 27.12.2017, n. 205) della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti;
  • la dichiarazione può essere presentata in via telematica entro il 30.04.2021 per i soggetti che si avvalgono del Servizio Telematico Doganale - E.D.I., le cui modalità di invio sono riportate al paragrafo V della nota, oppure in forma cartacea, in quest'ultimo caso il contenuto della dichiarazione deve essere fornito anche su supporto informatico (CD ROM, DVD, pen drive, USB) unitamente alla dichiarazione stessa; le dichiarazioni prive del supporto informatico saranno considerate irregolari  causando l'interruzione del procedimento di riconoscimento del credito;
  • il codice tributo per effettuare la compensazione con modello F24 corrisponde al 6740;
  • la compensazione è ammessa (salvo comunicazioni pervenute da parte dell'Ufficio) decorsi 60 giorni dal ricevimento della dichiarazione da parte dell'Ufficio - in caso di trasmissione a mezzo del servizio postale si suggerisce di effettuare l'invio con raccomandata con avviso di ricevimento in modo da conoscere la data di ricezione da parte dell'Ufficio (articolo 4 comma 2 del D.P.R. 277/2000);
  • per il credito riconosciuto non opera la limitazione alla compensazione prevista dall'art. 1, comma 53, della Legge 244/2007;
  • il termine per procedere alla compensazione del credito di imposta scadrà il 31 dicembre 2022 (entro l'anno solare successivo a quello in cui è sorto, ai sensi articolo 4 comma 3 del D.P.R. 277/2000 così come modificato dall'articolo 61 comma 1 lettera b del Dl n. 1 del 24 gennaio 2012) e qualora il credito non venga utilizzato entro il predetto termine occorrerà presentare istanza di rimborso entro il 30 giugno 2023;
  • il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (articolo 2 D.P.R. 277/2000).


In relazione al termine di presentazione della dichiarazione è utile richiamare il contenuto della nota dell' Agenzia delle Dogane R.U. 62488  del 31 maggio 2012, paragrafo  A, nella quale si ha modo di leggere che "La legge 244/2012, inserendo il comma 13-ter nell'art. 3 del D.L. n.16/2012, ha disposto una modifica all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n.277/2000 intervenendo ad eliminare la previsione della decadenza quale sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione entro il prescritto termine del mese successivo alla scadenza del trimestre solare di riferimento.

In sostanza, il sopraindicato termine, in assenza di qualificazione, non assume carattere di perentorietà e, conseguentemente, la presentazione tardiva della dichiarazione da parte degli esercenti non preclude il riconoscimento del rimborso e dà avvio al previsto procedimento.

In tale evenienza, inoltre, il limite temporale per l'utilizzo in compensazione del credito (art. 4, comma 3, D.P.R. n.277/2000) sarà determinato in base alla data di riconoscimento del medesimo per effetto del formarsi del silenzio assenso o del provvedimento espresso dell'Ufficio delle Dogane. Pertanto, a titolo meramente esemplificativo, in caso di dichiarazione relativa al primo trimestre dell'anno 2012 presentata tardivamente nel mese di aprile 2013, non potrà essere precluso all'esercente il riconoscimento del beneficio che potrà essere utilizzato, ai sensi dei commi 1 e 2, art. 4, del D.P.R. n. 277/2000, fino al 31 dicembre 2014. Da tale termine decorrono, poi, i sei mesi entro i quali (30 giugno 2015) deve essere richiesto il rimborso in denaro per la fruizione delle eccedenze qualora non sia stato utilizzato integralmente in compensazione.

Alla luce del mutato quadro giuridico, in riferimento al riconoscimento del beneficio correlato al decorso del tempo, si precisa che l'esercente l'attività di trasporto ha l'onere di presentare comunque l'apposita dichiarazione entro il termine di decadenza biennale fissato, a valenza generale, dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n.504/95, decorrente dal giorno in cui il rimborso stesso avrebbe potuto essere richiesto (nel caso sopra esemplificato, inizio decorrenza del termine: 1.4.2012)".
Notizie
Oggi
Su Trascriviamo.it è possibile richiedere il servizio di trascrizione dei decreti di trasferimento...
 
Ieri
Nella Relazione annuale del Tavolo per la Finanza Sostenibile, che rendiconta le attività svolte...
 
Ieri
Sono visualizzabili online, nell'apposita area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate,...
 
Ieri
L'Agenzia delle Entrate informa che è disponibile il software per la compilazione della richiesta...
 
Ieri
L’art. 1, comma 831, della Legge di bilancio 2022 ha istituito un credito d’imposta, nel...
 
Ieri
Con Interpello n. 2 del 26 aprile il Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito presentato dall'Università...
 
Ieri
Le professioniste che intendono avvalersi dell’indennità di maternità presso la Cassa...
 
Giovedì 02/05
Il Ddl in materia di intelligenza artificiale recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri individua...
 
Giovedì 02/05
Con Risposta n. 98 del 23 aprile l'Agenzia delle Entrate si è espressa in tema di trasporto di...
 
Giovedì 02/05
Emanato il Decreto 24 aprile 2024 del MEF (Dipartimento delle Finanze) con il quale sono approvati i...
 
Giovedì 02/05
Con Messaggio n. 1643 del 29 aprile l'Inps comunica di aver aggiornato, con nuove funzionalità,...
 
Giovedì 02/05
Con il Decreto ministeriale n. 50 del 28 marzo è stata istituita, presso l'Ispettorato nazionale...
 
Giovedì 02/05
Con sentenza n. 36 del 25 febbraio il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito quali sono i criteri per...
 
Martedì 30/04
Con Sentenza n. 9645 del 10 aprile 2024 la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha chiarito che l’autorizzazione...
 
Martedì 30/04
Con Avviso del 23 aprile l'Agenzia delle dogane e dei monopoli informa che dal prossimo 1° maggio...
 
Martedì 30/04
Sul stio internet del Dipartimento per lo Sport, a seguito delle necessarie verifiche con l’Agenzia...
 
Martedì 30/04
Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni...
 
Martedì 30/04
A partire dalle ore 12:00 del 6 maggio sarà possibile inoltrare le domande di partecipazione al...
 
Lunedì 29/04
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le schede per la scelta dell’8 per mille dell’Irpef,...
 
Lunedì 29/04
Con Provvedimento datato 22 aprile l'Agenzia delle Entrate individua i livelli di affidabilità...
 
Lunedì 29/04
Si possono portare in detrazione le spese effettuate per cure termali.Questo tipo di spese, infatti,...
 
Lunedì 29/04
Fino alla fine del 2024, la prescrizione dei contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla Gestione...
 
Lunedì 29/04
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile è stata pubblicata la Legge che istituisce l'ordine...
 
altre notizie »
 

Studio Dott.ssa Marisa Cecoli

Via Marcello Soleri 16, sc.A, int.5 - 00139 Roma (RM)

Tel: 0688650368 - Fax: 06233201556

Email: info@studiocecoli.it

P.IVA: 06335641004