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Registrazione al STS di psicologi - infermiere - ostetriche - tecnici radiologia - veterinari

Venerdì 14/10/2016

a cura di Studio Valter Franco


Con Decreto 16 settembre 2016 (di seguito "Decreto"), concernente le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini a partire dal 1° gennaio 2016, sono stati individuati ulteriori soggetti così come previsto dal decreto 1/9/2016 del Ministro MEF (attuativo dell'art. 3, comma 4 D.Lgs. 175/2014), ed in particolare:
  • gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco previsto dal decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004;
  • gli iscritti agli albi professionali dei veterinari (nota: per le spese sostenute da persone fisiche riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. 6/6/2001 n. 289 - si tratta di animali definiti "da compagnia" etc.)
  • gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56;
  • gli iscritti agli albi professionali degli infermieri, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 739;
  • gli iscritti agli albi professionali delle ostetriche/i, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 740;
  • gli iscritti agli albi professionali dei tecnici sanitari di radiologia medica, di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 746;
  • gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli articoli 11, comma 7, e 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.
    Va sottolineato, ad esempio per gli ottici, che i dati da trasmettere sono costituiti sia dalle operazioni risultanti da fatture che da quelle documentate con "scontrino parlante".


Visualizza l'intero decreto.

L'opposizione alla trasmissione dei dati
L'opposizione può essere manifestata, per le fatture rilasciate dal 14/11/2016 (articolo 4 comma1-2 del Decreto) annotando sulla fattura - e non su documento separato - l'opposizione stessa, con una dicitura, ad esempio, sul genere "Il cliente manifesta opposizione alla trasmissione dei dati al STS - D.M. 31/7/2015 e art. 7 D.lgs. 196/2003".

Sempre in merito all'opposizione, il comma 2 dell'articolo 4 del Decreto indica unicamente le "spese sanitarie" il che porterebbe ad escludere che si possa manifestare l'opposizione per quello che riguarda le spese veterinarie.

Si rammenta che l'opposizione non preclude la detraibilità delle spese sostenute in sede di dichiarazione dei redditi, quindi la fattura rilasciata per l'acquisto di occhiali da vista, anche se riportante l'opposizione del paziente può essere utilizzata da quest'ultimo in sede di dichiarazione dei redditi.

L'opposizione invece nel caso di rilascio di scontrino fiscale "parlante" si manifesta omettendo di indicare sullo scontrino stesso il codice fiscale e ciò preclude, ad avviso di chi scrive, l'utilizzo dello scontrino in sede di compilazione di dichiarazione dei redditi: nel caso quindi di opposizione del cliente in un'operazione che può essere documentata da scontrino parlante si suggerisce, in via del tutto prudenziale, di rilasciare fattura con annotata l'opposizione del cliente.

I dati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio 2016.

La registrazione al STS
L'articolo 2 comma 4 del Decreto prevede che la registrazione al sito STS - da parte dei soggetti di cui sopra - avvenga entro il 31 ottobre.

Utilizza il seguente collegamento per accedere alla pagina di registrazione S T S.

Il sistema richiede la tipologia del richiedente (ad es. psicologo, ma la procedura per i veterinari è identica) ed i dati di cui alla maschera riportata nel file - in particolare occorre indicare il numero della tessera sanitaria, riportata sul retro della tessera stessa; visualizza nel file che segue i dati che vengono richiesti.

Terminata la registrazione il sistema fornisce il seguente messaggio:
REGISTRAZIONE PER LA RICHIESTA DELLE CREDENZIALI DEL SISTEMA TS.
Si ricorda che la presente pagina è ad uso esclusivo degli iscritti agli albi professionali degli psicologi, di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Richiesta correttamente acquisita con protocollo 16101311480429916.
All'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente, il Sistema TS fornirà ulteriori informazioni per procedere nel flusso di accreditamento.

Fonte: http://www.studiofranco.eu
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