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Pubblicato il decreto che individua le categorie di "lavoratori svantaggiati" e "molto svantaggiati"

Lunedì 12/02/2018, a cura di AteneoWeb S.r.l.


Sul sito internet del Ministero del Lavoro è stato pubblicato il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 (che abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013) con cui vengono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.

Il decreto definisce che, sono compresi nella categoria dei "lavoratori svantaggiati", tutti i soggetti che presentano le seguenti condizioni:


a) non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) hanno un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non hanno un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) hanno superato i 50 anni di età;
e) sono adulti che vivoni solo con una o più persone a carico;
f) sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
g) appartengono ad una minoranza etnica di uno Stato membro UE e hanno la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile".


Appartengono invece alla categoria dei "lavoratori molto svantaggiati" i soggetti che, oltre a rientrare in una delle categorie di lavoratori svantaggiati:
  • sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
  • sono privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito ed appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

Fonte: http://www.lavoro.gov.it
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